Distanza tra rivendite di tabacchi e ingresso del centro commerciale (Cons. Stato n. 3425 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della distanza minima di 100 metri dalla rivendita di tabacchi più vicina, previsto dall’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, ha carattere oggettivo e autonomamente preclusivo e opera “in ogni caso”, senza margini di apprezzamento discrezionale in capo all’Amministrazione. La distanza va calcolata secondo il percorso pedonale più breve tra gli assi degli ingressi dei locali destinati alla vendita, nel rispetto del Codice della strada e del decreto direttoriale ADM 27 marzo 2013. Per le rivendite speciali collocate in una struttura ospitante, l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 38/2013 disciplina solo i requisiti di accesso e non consente di assumere l’ingresso del centro commerciale quale punto di misurazione. Il requisito distanziale non è derogabile in ragione della morfologia dell’immobile o della natura privata degli spazi interni percorsi.

Il Fatto

La società titolare di un bar in provincia di Cosenza, concessionaria del patentino per la vendita di generi di monopolio dal 2007, ha chiesto nel dicembre 2019 il rinnovo del titolo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, ha negato il rinnovo con provvedimento dell’agosto 2022, ritenendo non rispettata la distanza minima di 100 metri dalla rivendita più vicina, collocata all’interno di un centro commerciale e distante circa 40 metri secondo la misurazione dell’ufficio.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo, sulla base di una perizia giurata, una distanza di 207,70 metri calcolata lungo il percorso pedonale più breve, e lamentando contraddittorietà rispetto ai rinnovi concessi in passato. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il riferimento all’ingresso della struttura ospitante. La società ha proposto appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di settore. L’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013 stabilisce che il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a 100 metri; l’art. 9, comma 3 subordina il rinnovo alle medesime condizioni previste per il rilascio. La formulazione inequivoca attribuisce al requisito distanziale carattere oggettivo e preclusivo, non subordinato a valutazioni comparative.

Quanto al criterio di misurazione, il decreto direttoriale ADM 27 marzo 2013 impone di calcolare il percorso pedonale più breve tra gli assi degli ingressi dei locali di vendita, considerando, in presenza di più ingressi, quello più prossimo all’altra rivendita. Il TAR aveva invece ancorato la misurazione all’ingresso del centro commerciale, sul presupposto che i percorsi interni costituissero aree private non assimilabili a pubbliche vie.

La Corte respinge tale lettura. L’art. 4, comma 2, del D.M. n. 38/2013, che impone alle rivendite speciali l’esclusivo accesso dalla struttura ospitante, delimita il concetto di ingresso e non lo amplia: gli accessi mediati rilevano solo ai fini dell’accessibilità, non per alterare il criterio distanziale. L’ingresso del centro commerciale è un accesso generale e indifferenziato a una pluralità di attività e non è riferibile alla singola rivendita. Assumerlo come punto di misurazione confonderebbe il contenitore con il contenuto e produrrebbe effetti elusivi, traslando artificialmente il punto di riferimento in funzione della conformazione dell’edificio e generando disparità tra rivendite in immobili semplici e complessi.

Nel caso concreto, l’Agenzia non ha contestato in modo specifico la misurazione della perizia di parte, pari a 207,70 metri dall’ingresso del bar fino alle scale del centro commerciale e poi al primo piano fino all’esercizio. Il percorso effettivo degli utenti all’interno della struttura è dunque rilevante, non potendosi condividere l’assunto del primo Giudice.

La censura è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, inidonee a mutare l’esito. L’appello è accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e il provvedimento di diniego annullato, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della particolarità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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