La sentenza di non luogo a procedere non vincola il giudizio disciplinare (Cons. Stato n. 3436 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. non integra la fattispecie dell’art. 653, comma 1, cod. proc. pen. e non spiega efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità. Essa non è sentenza di assoluzione, perché non si pronuncia sulla fondatezza dell’imputazione ma sull’idoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio, ed è priva dell’attitudine a divenire irrevocabile, perché non pronunciata in giudizio e sempre revocabile ai sensi dell’art. 434 cod. proc. pen. In mancanza di tale vincolo, l’Amministrazione può procedere a un’autonoma ricostruzione del fatto, anche non coincidente con quella del giudice penale, e apprezzarne il disvalore secondo i parametri propri dell’ordinamento disciplinare, purché l’accertamento sia sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione immune da illogicità, irragionevolezza o travisamento. Le valutazioni sulla rilevanza disciplinare e sulla scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili solo per eccesso di potere nelle forme indicate.
Il Fatto
Un militare della Guardia di finanza viene sottoposto a procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico, per aver consultato ripetutamente banche dati in uso al Corpo: il sistema informativo 3270, l’anagrafe tributaria WebAT e la banca dati ACI 2.0. All’esito dell’udienza preliminare il G.U.P. dichiara il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, escludendo la manfalta di autorizzazione e l’estraneità degli accessi al servizio. La Corte d’appello conferma.
Ritenendosi non vincolata, l’Amministrazione avvia il procedimento disciplinare di corpo e irroga la sanzione di due giorni di consegna, per violazione degli artt. 713 e 719 d.P.R. n. 90/2010. Il ricorso gerarchico viene respinto. Il TAR Lombardia accoglie il ricorso del militare, ritenendo assorbente la violazione dell’art. 653 cod. proc. pen. Il Ministero dell’economia e delle finanze appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 653, comma 1, cod. proc. pen., che richiede congiuntamente una sentenza di assoluzione e la sua irrevocabilità. La sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. non possiede né l’uno né l’altro carattere: non decide sulla fondatezza dell’imputazione e resta revocabile ai sensi dell’art. 434 cod. proc. pen. Richiamando Cass. pen. n. 17385 del 2016, Cass. pen. n. 39191 del 2014 e Cass. civ. n. 21607 del 2023, la Sezione esclude che il contenuto accertativo eventualmente presente nella pronuncia del G.U.P. valga a ricondurla nell’ambito applicativo della norma.
Caduto il vincolo, opera il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e giudizio penale, espresso nell’ordinamento militare dall’art. 1393 cod. mil. ord. Il giudizio penale è retto dalla stretta legalità e circoscritto dalla fattispecie incriminatrice; quello disciplinare si articola intorno a fattispecie aperte e risponde a esigenze organizzative, di salvaguardia dei doveri inerenti allo status e del prestigio dell’istituzione. Il medesimo fatto storico può quindi essere penalmente irrilevante e disciplinarmente censurabile.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha valorizzato un disvalore ulteriore: la reiterazione degli accessi, l’iniziativa personale di verifica sull’operato del superiore in luogo dei canali gerarchici, il diffuso malessere nel Reparto e l’uso degli strumenti istituzionali per finalità private. Quanto agli accessi ACI, la pubblicità dei dati non vincolava l’Amministrazione a escluderne la rilevanza disciplinare.
Il Collegio respinge poi le censure riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. Il termine «senza ritardo» dell’art. 1398 cod. mil. ord. esprime un canone di ragionevole prontezza, compatibile con i cinque mesi impiegati per la complessità degli accertamenti. La sanzione di due giorni si colloca nella parte bassa della cornice dell’art. 1358 cod. mil. ord. e non è manifestamente sproporzionata. La tardiva comunicazione della nomina del difensore d’ufficio non ha inciso sulle facoltà difensive, essendo stata depositata e valutata una memoria; l’irregolare composizione della commissione di disciplina resta ininfluente, avendo la stessa espresso parere favorevole all’incolpato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 425 c.p.p. – Sentenza di non luogo a procedere
- Art. 434 c.p.p. – Casi di revoca
- Art. 653 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale