Sostituzione del prodotto in esecuzione legittima a parità di condizioni (Cons. Stato n. 3427 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la valutazione di conformità dell’offerta alla lex di gara va condotta sul dato testuale della disposizione invocata e sul suo contesto logico-sistematico, sicché l’offerta che include un accessorio solo per le configurazioni che lo richiedono non è difforme dal capitolato. Il differimento di interesse del concorrente collocato in posizione deteriore rispetto a quella che assumerebbe con l’esclusione dei primi classificati non consente di censurare l’offerta dell’aggiudicataria. La sostituzione del prodotto disposta in fase di esecuzione non lede trasparenza e par condicio quando avviene allo stesso prezzo e alle stesse condizioni della disciplina di gara e consente all’amministrazione l’acquisizione di un prodotto più evoluto.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gara indetta da Asl Napoli 1 Centro per la fornitura di quattordici ecotomografi multidisciplinari e relativi accessori, da destinare alle proprie strutture, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione, disposta in favore della prima classificata, era impugnata dalla terza classificata, che con successivi motivi aggiunti contestava anche la nota con cui l’amministrazione aveva autorizzato la fornitura, alle medesime condizioni e prezzo, di un modello diverso da quello oggetto di aggiudicazione.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 6470/2025, respingeva le censure relative all’offerta della prima classificata e dichiarava inammissibili, per carenza di interesse, i rilievi avverso l’offerta della seconda. La terza classificata proponeva appello, rivendicando l’interesse alle censure contro la seconda classificata, poiché con l’esclusione di entrambe sarebbe risultata prima in graduatoria per effetto del punteggio complessivo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, ma attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso, invertendo l’ordine di esame delle censure. Il collegio ritiene di poter superare due questioni preliminari — l’interesse all’intero gravame in ragione del meccanismo di riparametrazione del punteggio e lo scarso livello di specificazione di due motivi — attesa l’infondatezza nel merito delle doglianze.
Il secondo motivo, riproposto ai sensi dell’art. 101 c.p.a., concerne la pretesa difformità dell’offerta della seconda classificata per non avere incluso la stampante termica nella sola configurazione “A”. La Corte rileva che l’art. 2 del capitolato si limitava a richiedere caratteristiche tecniche minime e la completezza degli accessori, mentre la specificazione del corredo tecnico si ricava dall’allegato A, che per la configurazione “A” non prevede affatto la stampante. L’offerta ha quindi rispettato i criteri di gara, come confermato dalla nota istruttoria della UOC – Acquisizione Beni.
Tali conclusioni determinano un evidente difetto di interesse in capo all’appellante a censurare l’offerta dell’aggiudicataria. Sul piano sostanziale, la Corte esamina la doglianza relativa al preteso difetto del meccanismo di autenticazione richiesto dal punto 13 del capitolato. Il dato testuale è generico e la scheda tecnica dell’aggiudicataria elenca funzionalità quali il log di audit trail, la configurabilità della policy password e l’LDAP, che soddisfano il requisito di un semplice meccanismo di autenticazione e garantiscono tracciabilità e sicurezza nella gestione dei dati sensibili.
Le considerazioni svolte travolgono, a cascata, l’interesse a censurare la scelta compiuta dall’amministrazione in fase di esecuzione, di consentire la fornitura di un prodotto diverso. Anche sotto il profilo sostanziale, la Corte esclude che tale scelta comprometta la trasparenza e la par condicio: la sostituzione è avvenuta allo stesso prezzo e alle stesse condizioni previste dalla disciplina di gara, consentendo all’amministrazione di acquisire un prodotto più evoluto. L’appello è pertanto respinto, con conferma delle statuizioni di primo grado e compensazione delle spese del secondo grado in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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