Distanze tra fabbricati e volume tecnico in sopraelevazione nella ristrutturazione (TAR Toscana n. 1406 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopraelevazione di un edificio realizzata per esigenze di adeguamento antisismico, contenuta nel perimetro e nell’area di sedime preesistenti e qualificabile come volume tecnico, non muta la qualificazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione in termini di nuova costruzione. Restano perciò applicabili le distanze legittimamente preesistenti, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 bis, d.P.R. n. 380/2001, recepito dall’art. 140 L.R. Toscana n. 65/2014. La distanza tra fabbricati si misura con criterio lineare, per linee perpendicolari, e non radiale. Il terzo confinante che impugni il titolo edilizio deve allegare e provare lo specifico pregiudizio, non bastando la sola vicinitas. L’infondatezza della censura sulle distanze fa venir meno l’interesse alle ulteriori doglianze, che divengono improcedibili.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune alla società controinteressata per la ristrutturazione di un capannone industriale, insieme all’autorizzazione paesaggistica e agli atti presupposti. L’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione della società, ai sensi dell’art. 48 cpa.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione delle distanze inderogabili tra fabbricati ex art. 9 d.m. n. 1444/1968 e delle distanze dal confine previste dalle NTA comunali, oltre a vizi istruttori e motivazionali dei titoli e dei pareri paesaggistici. La società ha eccepito in via preliminare la tardività del gravame, assumendo che la cartellonistica di cantiere fosse già esposta nel 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. La controinteressata non ha fornito alcuna prova del cantieramento asserito, e il titolo impugnato in via principale ha sostituito il precedente permesso, dal quale la controversia trae origine. Trattandosi di ristrutturazione edilizia, la concreta lesività si è determinata solo con l’esecuzione dei lavori, sicché il ricorso è tempestivo.
Sulla legittimazione, il Tribunale richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021: la vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra da sola l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio. Nel caso concreto l’interesse emerge dalle allegazioni sulla violazione delle distanze minime.
Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 9 d.m. n. 1444/1968 si applica anche quando una sola delle pareti sia finestrata, la distanza si misura con criterio lineare e la regola vale anche per le sopraelevazioni (Cons. Stato n. 7768 del 2024; Cons. Stato n. 4465 del 2020). Tuttavia, l’intervento in esame rientra nella ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: il capannone conserva area di sedime e perimetro, mentre la sopraelevazione costituisce volume tecnico imposto dalla normativa antisismica e antincendio.
Poiché l’opera non ricade in zona A, opera l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che ammette la demolizione e ricostruzione con diverse caratteristiche plano-volumetriche per le innovazioni necessarie all’adeguamento antisismico, letto con l’art. 2 bis, comma 1 bis, che consente la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. La società ha dimostrato in modo incontestato che il perimetro non è mutato: la sopraelevazione rispetta la preesistenza e le distanze già esistenti. Anche la censura sulle distanze dal confine è infondata, non avendo i ricorrenti assolto all’onere probatorio ex art. 64 cpa.
Caduta la doglianza sulle distanze, viene meno l’interesse alle ulteriori censure, dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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