Nomina del commissario ad acta e diniego dell’astreinte per iniquità manifesta (TAR Sicilia n. 2303 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la definitività del giudicato, ordinando all’amministrazione l’adempimento entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di inottemperanza protratta, nomina sin d’ora il commissario ad acta con facoltà di delega. La richiesta di misure coercitive di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando l’esecuzione in forma specifica e la rivalutazione monetaria assicurino l’effettiva soddisfazione del credito, rendendo la concessione dell’astreinte manifestamente iniqua. Il giudizio di iniquità è condotto sul caso concreto, con valutazione complessiva degli strumenti apprestati a tutela del creditore.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 906/2024 del 22.08.2024, il riconoscimento del diritto a fruire, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore nominale annuo di 500,00 euro. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare l’importo complessivo di 1.500,00 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data del diritto fino al saldo.
Nonostante la notificazione della sentenza, l’amministrazione non aveva adempiuto. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’applicazione delle misure coercitive. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche, ritenendolo ampiamente decorso rispetto alla proposizione del ricorso.
È stato poi accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, condizione necessaria quando l’ottemperanza non riguardi provvedimenti del giudice amministrativo. Sul punto il TAR richiama espressamente Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e fonda l’accertamento su un’attestazione di segreteria prodotta dalla ricorrente.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Ministero di accreditare l’importo di 1.500,00 euro sulla carta elettronica, oltre rivalutazione monetaria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.
Quanto alla richiesta di applicazione delle misure coercitive ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., il ricorso è rigettato in parte qua. La nomina contestuale del commissario ad acta e la prevista rivalutazione monetaria garantiscono un’esecuzione in forma specifica, rendendo manifestamente iniqua la concessione dell’astreinte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il dispositivo.
Nota della Redazione
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