Agri marmiferi e canone di concessione: illegittima la revisione con effetto retroattivo (TAR Toscana n. 1464 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere regolamentare comunale di disciplinare le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio, delegato dalla legge regionale, non consente di attribuire efficacia retroattiva alla revisione compensativa del canone stesso. La clausola che fa decorrere tale modifica dalla stipula della concessione viola il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle Preleggi, operante anche per i regolamenti e gli atti a contenuto generale in forza del tempus regit actum. In un contratto di durata la norma sopravvenuta si applica ai rapporti ancora in vita solo per il futuro, senza disconoscere gli effetti già verificatisi. È pertanto illegittima, nei limiti indicati, la disposizione regolamentare che consente di agganciare la revisione del canone al momento genetico del rapporto.
Il Fatto
La società ricorrente è concessionaria di alcuni agri marmiferi nel territorio comunale ed esercita attività estrattiva su tre cave. Il Comune, in attuazione della legge regionale, ha approvato con deliberazione consiliare il nuovo Regolamento per la concessione degli agri marmiferi, poi integrato da una disciplina di attuazione e da una successiva modifica del Regolamento.
Ritenendosi lesa nella parte in cui la nuova disciplina incide sui rapporti concessori in corso, la società ha impugnato la deliberazione e il Regolamento con ricorso articolato in più motivi, seguito da due ricorsi per motivi aggiunti avverso gli atti successivi. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del gravame. La causa è stata rinviata in attesa di una eventuale azione civile sulla titolarità del bene, poi non instaurata, ed è giunta alla decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la censura sulla natura degli agri. L’accertamento dei diritti proprietari involge posizioni di diritto soggettivo devolute al giudice ordinario; non essendo stata proposta l’azione civile, trova applicazione l’art. 8 del c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere delle questioni pregiudiziali senza efficacia di giudicato. La ricorrente, tuttavia, deduce in modo generico la natura privata dei beni e la presenza di usi civici, senza precisare il diritto reale sotteso né offrire elementi di prova: i motivi sono pertanto inammissibili per genericità, in linea con l’art. 40 del D.Lgs. n. 104/2010 e con l’orientamento richiamato del Cons. Stato n. 2808 del 2024.
Analoga sorte tocca alle censure sulle norme che disciplinano la gara, la proroga e i rapporti col concessionario uscente: difetta l’interesse a ricorrere, perché si tratta di previsioni astratte non ancora applicate e non incidenti sull’attuale sfera giuridica della ricorrente, che non prospettano un carattere immediatamente escludente. Le doglianze su produzione minima, contributo di estrazione e consorzi sono infondate: il regolamento recepisce la legge regionale e non presenta profili di manifesta illogicità.
Il nucleo dell’accoglimento riguarda l’art. 14, sesto comma, del Regolamento. La norma prevede una revisione compensativa del canone per l’ipotesi di venir meno del contributo di estrazione, includendo nella base di calcolo anche i detriti, con decorrenza dalla stipula della concessione. La facoltà rientra nella delega regionale sulle modalità di calcolo del canone, ma non persuade l’efficacia retroattiva. Lo stesso articolo prevede per le altre variazioni una decorrenza solo pro futuro; il principio di irretroattività, ribadito dal Cons. Stato n. 30 del 2015, opera anche per i regolamenti. Il contratto di concessione è contratto di durata, sicché la normativa sopravvenuta si applica ai rapporti in essere secondo il tempus regit actum, senza travolgere gli effetti già prodotti, come precisato da Cass. civ. n. 2532 del 2024.
La previsione è quindi annullata limitatamente alla locuzione che ancora la decorrenza alla stipula. I motivi sulla disciplina transitoria delle proroghe sono invece improcedibili: la società ha presentato domanda ed ottenuto la proroga delle concessioni, con convenzioni e provvedimenti divenuti definitivi e non impugnati, con sopravvenuta carenza di interesse. Da ciò deriva l’infondatezza delle doglianze di illegittimità derivata.
Nota della Redazione
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