Distanziometro e luoghi sensibili: la delibera provinciale è ricognitiva (TAR Trentino-Alto Adige n. 29 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina provinciale che vieta l’installazione e la permanenza di apparecchi da gioco in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili persegue finalità di tutela della salute e delle categorie vulnerabili, riconducibili alla competenza esclusiva della Provincia autonoma. La delibera della Giunta che elenca le strutture sanitarie e socio-assistenziali costituenti luoghi sensibili ha natura ricognitiva e non innovativa, ove si limiti a specificare categorie già contemplate dalla legge. Il bilanciamento tra iniziativa economica e salute pubblica è riservato alla discrezionalità del legislatore provinciale e supera il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità. Il rilascio del titolo abilitativo non esime l’Amministrazione dal verificare la sopravvenienza di luoghi sensibili ostativi.

Il Fatto

La ricorrente gestiva dal 2016, in forza di licenza provinciale, una sala dedicata a apparecchi VLT di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S. In vista della scadenza del titolo presentava istanza di rinnovo al Comune, che la rigettava con atto del 2021. Il primo ricorso era accolto con sentenza n. 104/2023 solo sul profilo del cd. “Decreto Cura Italia”, con precisazione che sulla nuova istanza l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei siti sensibili.

Ri-presentata l’istanza, il Comune di Marlengo notificava in data 8.6.2023 il provvedimento di chiusura, fondato sulla presenza di un sito sensibile entro 300 metri: una residenza assistita gestita da un’associazione. La ricorrente impugnava l’atto e la presupposta delibera della Giunta provinciale n. 505/2018, deducendo carenza di istruttoria, effetto espulsivo del distanziometro e plurimi profili di incostituzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le richieste istruttorie, ritenendo di disporre di tutti gli elementi necessari. Ricostruito l’assetto normativo, il Tribunale richiama l’art. 9 dello Statuto speciale e le competenze provinciali in materia di esercizi pubblici e pubblico spettacolo, nonché l’art. 5-bis L.P. n. 13/1992 e l’art. 11 L.P. n. 58/1988.

Nel merito, la censura di carenza istruttoria è infondata: il provvedimento ha documentato la presenza della struttura e la sua riconducibilità ai luoghi sensibili, confermata dal registro provinciale dei servizi accreditati e dal coordinamento delle strutture socio-pedagogiche. La residenza assistita per giovani madri e minorenni rientra tra gli istituti frequentati principalmente dai giovani e tra le strutture socio-assistenziali.

Quanto alla delibera n. 505/2018, il suo tenore è ricognitivo: la formulazione ampia dell’art. 5-bis L.P. n. 13/1992 già ricomprende le categorie elencate, e la stessa delibera si presenta come classificazione per uniforme attuazione. La clausola di revocabilità della licenza esclude la dedotta precarizzazione dei titoli.

Il Tribunale esclude l’effetto espulsivo, richiamando le risultanze della C.T.U. e le pronunce del Consiglio di Stato che hanno riformato l’annullamento delle precedenti delibere. La normativa è coerente con la Corte cost. n. 300/2011: le limitazioni rispondono alla tutela dei minori e del territorio.

Nel bilanciamento tra art. 41 Cost. e art. 32 Cost., prevale la salvaguardia della salute pubblica; le restrizioni sono giustificate anche a livello sovranazionale. I profili di incostituzionalità sono quindi manifestamente infondati e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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