Il distanziometro regionale non si estende alle sale scommesse (TAR Lombardia n. 1437 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni alla collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito previste dall’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 8/2013 e dalla D.G.R. n. 1274/2014 hanno a oggetto esclusivamente le apparecchiature di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 e non le sale scommesse, che costituiscono attività funzionalmente e amministrativamente autonoma. Il divieto non è suscettibile di applicazione analogica, trattandosi di disciplina sfavorevole all’iniziativa economica privata. I Comuni non possono estendere il distanziometro con atti di pianificazione o di ordinanza, né utilizzare il potere conformativo del territorio per introdurre disincentivi alle attività economiche: il bilanciamento degli interessi è rimesso al legislatore regionale, e l’eventuale ampliamento del perimetro dei luoghi sensibili deve passare dalla procedura partecipativa dell’art. 51, comma 1 bis, della legge reg. n. 12/2005.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale rappresentante legale di una società operante nel settore del gioco, chiedeva al Comune un parere preliminare per attivare una sala scommesse in un locale già adibito a sala da gioco con apparecchi VLT, all’interno di un centro commerciale. Il Comune rendeva parere negativo, richiamando precedenti analoghi dinieghi e rilevando il mancato rispetto della distanza di 500 metri da un istituto di formazione professionale e di 150 metri dall’insediamento residenziale, secondo le previsioni del PGT e del regolamento comunale.

Dopo le osservazioni del ricorrente e la presentazione di una SCIA, il Comune adottava il diniego definitivo, fondandolo sull’art. 39, comma 3, della parte quinta del TUR comunale e sul documento di programmazione della componente commerciale del PGT. Il ricorrente impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR, che accoglieva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quella di ne bis in idem è infondata: il diniego impugnato nasce da una nuova istanza e da autonoma istruttoria, mentre il precedente giudicato riguardava provvedimenti adottati in un diverso procedimento. Il giudicato opera entro i limiti oggettivi delle questioni decise e non impedisce l’impugnazione di atti nuovi, salvo che costituiscano mera riproduzione confermativa del provvedimento anteriore.

Quanto all’omessa impugnazione degli atti di pianificazione, il Collegio ricorda che l’onere di impugnazione immediata sussiste solo se le prescrizioni generali sono direttamente lesive. Nella specie la lesione derivava dall’atto applicativo e dalla scelta interpretativa del Comune, sicché le previsioni del PGT e del regolamento potevano essere contestate unitamente al diniego. Per la stessa ragione è respinta l’eccezione di difetto di interesse: l’accoglimento del ricorso non richiede la caducazione degli atti generali, ma la rimozione del diniego fondato su un presupposto giuridico errato.

Nel merito, il Tribunale distingue nettamente le scommesse dai VLT. Le prime consistono nel puntare una somma sull’esito di un evento esterno e implicano un’attività di intermediazione nella raccolta delle giocate; i secondi sono apparecchi collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in cui l’esito dipende dal sistema di gioco. Tale diversità è recepita dalla disciplina statale, che assoggetta le due attività a regimi concessori e autorizzatori differenziati.

La Corte richiama l’orientamento della Corte costituzionale n. 27/2019 e del Cons. Stato, Sez. IV, n. 3628/2024: il distanziometro persegue finalità di tutela della salute ed è compatibile con il diritto eurounitario, ma la sua conformazione spetta alla legge regionale. L’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 8/2013 e la D.G.R. n. 1274/2014 limitano l’oggetto della disciplina agli apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS, non all’intero settore del gioco pubblico.

Da qui l’illegittimità dell’estensione operata dal Comune. Il divieto non è applicabile per analogia, trattandosi di norma restrittiva dell’iniziativa economica. Né i Comuni possono creare disincentivi alle attività economiche mediante il potere conformativo del territorio: la programmazione economica produce razionamento del mercato e rendite di posizione, fuori dal perimetro della funzione urbanistica. Parimenti illegittime sarebbero le ordinanze che impongano distanze ulteriori, perché alterano le condizioni di esercizio di un’attività assentita nel sistema concessorio statale. La Regione non ha delegato alcuna competenza regolatoria in materia; i Comuni svolgono vigilanza e adottano iniziative premiali su base volontaria, mentre l’individuazione di altri luoghi sensibili passa dall’art. 51, comma 1 bis, della legge reg. n. 12/2005. Il diniego, fondato sull’unica ragione ostativa dell’assimilazione tra raccolta scommesse e collocazione di apparecchi, è pertanto annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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