Il diniego di condono richiede prova del dolo nella infedele rappresentazione (TAR Marche n. 629 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono è dolosamente infedele, ai sensi dell’art. 40, primo comma, legge n. 47/1985, soltanto quando le inesattezze e le omissioni siano di tale portata da configurare un’opera completamente diversa per dimensione, natura e modalità dell’abuso rispetto a quella esistente. Le difformità devono inoltre risultare rilevanti ai fini dell’accoglimento dell’istanza e preordinate a trarre in inganno il Comune su elementi essenziali dell’abuso, quali la consistenza, la data di commissione, la qualificazione giuridica dell’illecito e l’entità dell’oblazione. Il giudizio sull’infedeltà non può fondarsi sul mero raffronto tra documenti di provenienza del medesimo istante, quando l’amministrazione non abbia accertato autonomamente la falsa rappresentazione. Spetta all’amministrazione esplicitare sotto quale profilo la divergenza sia stata posta in essere al precipuo scopo di ottenere un beneficio non dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 30.04.1986 domanda di condono, ai sensi degli artt. 31 e 35 legge n. 47/1985, per un manufatto ad uso garage realizzato sulla corte di un fabbricato in Ancona, risalente agli anni Settanta e utilizzato da oltre quarant’anni.

Dopo due richieste istruttorie del 14.06.2004 e del 28.09.2011, il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 14.10.2013, notificato il 23.10.2013. Il diniego si fondava sulla dolosa infedeltà della domanda, desunta dalla non coincidenza tra l’elaborato grafico allegato all’istanza e la perizia giurata del 12.07.2012, dalla quale l’amministrazione inferiva che il vecchio manufatto fosse stato demolito e ricostruito con dimensioni e materiali diversi. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo travisamento dei fatti e carenza di motivazione, sostenendo che una porzione del manufatto era stata rimossa per ragioni strutturali, con riduzione e non aumento di cubatura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica dei presupposti dell’art. 40, primo comma, legge n. 47/1985. Riprendendo un indirizzo qualificato come pacifico, la sentenza chiarisce che l’infedeltà dolosa richiede inesattezze e omissioni capaci di delineare un’opera completamente diversa per dimensione, natura e modalità dell’abuso, e che la difformità sia rilevante rispetto all’accoglimento dell’istanza. Il dato quantitativo resta inscindibilmente legato all’infedeltà e al dolo: l’espressione letterale “rilevanza delle omissioni” coniuga i due profili, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 2086/2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7491/2009, Cons. Stato, Sez. IV, n. 39/2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5927/2021.

Nel caso concreto il Tribunale non contesta l’esistenza di una difformità tra la planimetria allegata alla domanda e la perizia del 2012. Il ricorrente, tuttavia, nega che il manufatto sia stato demolito e ricostruito, riferendo la variazione alla mera sostituzione dei pannelli perimetrali, con riduzione della superficie dichiarata.

Il passaggio decisivo riguarda la provenienza della prova. Le discrasie rilevate dal Comune non emergono da un accertamento eseguito nell’interesse dell’amministrazione, ma dal mero raffronto tra documenti della stessa parte ricorrente. Tale circostanza esclude la configurabilità del comportamento doloso: manca la dimostrazione che la rappresentazione dei luoghi sia stata alterata al fine di indurre l’amministrazione a riconoscere il beneficio.

Il Collegio rileva inoltre un deficit motivazionale. Nel provvedimento impugnato il Comune non esplicita quale sarebbe stata la diversa rappresentazione rispetto al reale, né sotto quale profilo la modifica sia stata posta in essere al precipuo scopo di indurre artificiosamente l’amministrazione. Dalla motivazione non è possibile inferire nemmeno una connotazione confessoria della perizia di parte, non risultando che il garage fosse meritevole di sanatoria solo nella configurazione originaria.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. La risalente natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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