Distanziometro sale gioco e verifica dell’effetto espulsivo nel territorio comunale (Cons. Stato n. 4146 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina provinciale che vieta la localizzazione di sale da gioco entro un raggio predeterminato da luoghi sensibili non contrasta con gli artt. 3 e 41 Cost. quando l’accertamento tecnico escluda un effetto espulsivo dell’attività dal territorio comunale. Il criterio distanziale rientra nella discrezionalità del legislatore, con l’unico limite della ragionevolezza, e la misurazione a “raggio” costituisce criterio opinabile ma non implausibile. La restrizione della libertà di iniziativa economica recede rispetto alla tutela della salute di cui all’art. 32 Cost., in un bilanciamento plausibile dei valori costituzionali. La questione di legittimità costituzionale che assume l’effetto escludente è pertanto manifestamente infondata.
Il Fatto
La Provincia Autonoma di Bolzano, con provvedimento del 14 agosto 2018, ha pronunciato la decadenza dell’autorizzazione rilasciata nel 2014 a una ditta individuale per la raccolta di scommesse sportive in un esercizio di Silandro, in applicazione dell’art. 5-bis della l.p. n. 13 del 1992. Il provvedimento si fondava sull’accertata presenza di luoghi sensibili entro il raggio di trecento metri dai locali.
La ditta ha impugnato gli atti davanti al T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, che con la sentenza n. 60 del 2023 ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma provinciale per violazione degli artt. 3, 41, 97, 117 e 118 Cost. e lamentando il difetto di istruttoria del primo giudice, che non avrebbe considerato le perizie versate in atti in tema di effetto espulsivo del gioco lecito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la questione non manifestamente infondata sotto il profilo dell’effetto escludente con esclusivo riferimento al territorio di Silandro, non interessato dalla consulenza tecnica espletata in altri giudizi. Con ordinanza collegiale ha quindi disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidando all’organismo accertatore il compito di stabilire se il criterio della distanza fosse idoneo a determinare una cospicua contrazione del segmento di mercato nei Comuni di Silandro e in quelli confinanti entro cinque chilometri.
La verificazione ha accertato che la sala dell’appellante è monopolista locale, con un fatturato complessivo stimato, e che essa è ubicata all’interno di una fascia di rispetto. Tuttavia gli edifici ricadenti in tali fasce costituiscono poco più della metà del totale nei tre Comuni considerati e, per il solo Comune di Silandro, la superficie effettivamente disponibile per l’allocazione legale di sale da gioco, tenuto conto del PUC e delle distanze, ammonta a circa 310.000 mq, con 285 edifici disponibili.
La relazione aggiornata ha inoltre individuato aree distanti anche solo 655 e 682 metri dal sito interdetto, oltre a superfici più estese a distanza maggiore, dimostrando che la sala può essere delocalizzata senza espulsione dal Comune. Il Collegio ha condiviso pienamente l’accertamento, giudicandolo logico e scevro da irrazionalità, e ha escluso la sussistenza dell’effetto espulsivo, sia sotto il profilo dell’interdizione assoluta dal territorio comunale, sia sotto quello dell’abbattimento dei ricavi.
La questione di legittimità costituzionale è stata quindi dichiarata manifestamente infondata, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 894 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 1618 del 2019. Il Collegio ha osservato che rientra nella discrezionalità legislativa stabilire i limiti distanziometrici, con l’unico limite della ragionevolezza, rispettato nel caso di specie. La restrizione della libertà d’impresa recede rispetto alla tutela della salute, e la disciplina realizza un bilanciamento plausibile dei valori costituzionali, con efficacia preventiva nella lotta alla ludopatia. L’appello è stato respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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