Porto d’armi: la valutazione collegiale di non idoneità impone divieto e revoca (TAR Sicilia n. 132 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi e può essere riconosciuto solo a fronte della piena sicurezza circa il loro buon uso, così da scongiurare, sotto il profilo prognostico, dubbi per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone l’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari e degli interessi dei privati, oltre a un giudizio di completa affidabilità del soggetto basato su rigorosi parametri tecnici. Davanti a una valutazione collegiale di non idoneità psico-fisica pressoché coeva a un certificato di segno opposto, il requisito della sicura affidabilità deve ritenersi insussistente e l’Amministrazione ha l’obbligo di disporre il divieto di detenzione delle armi e la conseguente revoca della licenza. L’urgenza di tutelare la pubblica incolumità giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, tanto più quando il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e tiro a volo. Il Collegio medico dell’Azienda Sanitaria Provinciale, all’esito di visita e accertamenti specialistici, lo aveva giudicato privo dei requisiti di cui all’art. 1 del d.m. 28 aprile 1998, per carenza dei requisiti visivi e psichici. Nonostante tale certificazione, per una svista dell’ufficio, la licenza per uso tiro a volo venne rilasciata nell’aprile 2021. La circostanza emerse quando il ricorrente denunciò l’acquisto di un’arma e di munizioni: nel registrare la denuncia fu rinvenuto il certificato sanitario negativo. Il Commissariato dispose il ritiro cautelativo delle armi, segnalando che l’arma era carica e occultata nei pressi della porta d’ingresso dell’abitazione.

Il Prefetto emanò quindi il divieto di detenzione di armi e munizioni, valorizzando l’infermità riscontrata come incompatibile con la detenzione e richiamando l’art. 39 del TULPS. Il Questore revocò la licenza. Il ricorrente impugnò gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto istruttorio e di motivazione, per la mancata considerazione di un certificato di idoneità rilasciato da un Ufficiale Medico, e lesione delle garanzie procedimentali per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la natura non assoluta del diritto al porto d’armi e la latitudine del potere discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, chiamata a un giudizio di piena affidabilità su rigorosi parametri tecnici. Su questa premessa si misura la legittimità degli atti impugnati.

Il punto centrale è il conflitto tra due valutazioni sanitarie. Il TAR ritiene di poter prescindere dall’esame della conformità del certificato dell’Ufficiale Medico al d.m. 28 aprile 1998: decisiva è la presenza di una valutazione collegiale di segno opposto e pressoché coeva. Tale conflitto rende insussistente il requisito della sicura affidabilità e legittima l’intervento dell’Amministrazione. Davanti a una valutazione collegiale di non idoneità, il Prefetto aveva l’obbligo di disporre il divieto di detenzione, con la conseguente revoca della licenza, peraltro rilasciata per uso sportivo.

Quanto al profilo procedimentale, la Corte esclude la fondatezza della censura sull’art. 7 della legge n. 241 del 1990. L’urgenza connessa alla tutela della pubblica incolumità costituisce giustificazione idonea e sufficiente all’omissione della comunicazione, tanto più che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

Il Collegio segnala inoltre che la Prefettura aveva attivato la visita di riesame prevista dall’art. 4 del d.m. 28 aprile 1998, su istanza del ricorrente: circostanza non rilevante per il vaglio di legittimità, ma indice del corretto sviluppo dell’azione amministrativa.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in duemila euro, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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