Premio di maggioranza al ballottaggio e bilanciamento tra rappresentanza e governabilità (TAR Puglia n. 1300 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del premio di maggioranza previsto dall’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267 del 2000, che assegna il 60% dei seggi al raggruppamento di liste collegato al sindaco proclamato eletto al secondo turno, non presenta profili di illegittimità costituzionale. La disposizione, letta congiuntamente all’art. 72, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, delinea un sistema elettorale coerente, che bilancia rappresentatività e governabilità dell’ente locale. Il premio opera su liste che hanno accettato le regole del gioco elettorale, compresa la facoltà di apparentamento al ballottaggio. Non sussistono margini di rilevanza e non manifesta infondatezza per la rimessione alla Corte costituzionale.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano il verbale delle operazioni elettorali di ballottaggio del Comune di Triggiano, celebrate l’8 e 9 giugno 2025, il manifesto di proclamazione degli eletti del 27 giugno 2025 e la delibera consiliare di convalida del 14 luglio 2025. Chiedevano la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione dei seggi su base esclusivamente proporzionale e senza premio di maggioranza.

Al primo turno nessuno dei tre raggruppamenti aveva superato il 50% dei voti. Al ballottaggio risultava eletto il candidato sostenuto dal raggruppamento che al primo turno aveva ottenuto il risultato più basso, cui veniva attribuito il 60% dei seggi. I ricorrenti deducevano il contrasto con gli artt. 1, 3 e 48, secondo comma, Cost. e chiedevano sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene la questione manifestamente infondata. Il sistema elettorale delineato dal legislatore è coerente e funzionale ad assicurare la stabilità del governo dell’ente, con bilanciamento interno tra rappresentatività e funzionalità. Le regole sono chiare: sono i partiti e le liste a scegliere i collegamenti al primo turno e gli apparentamenti al secondo, accettando il rischio di una rappresentatività ridotta dall’attribuzione del premio.

La finalità del meccanismo è garantire al sindaco eletto una maggioranza stabile, identificata per legge nella misura minima del 60%, come affermato da Cons. St., sez. V, n. 3428 del 2013 e da TAR Campania, sez. II, n. 5405 del 2015. La Corte cost. n. 107 del 1996 ha evidenziato l’effetto di trascinamento delle liste collegate; nello stesso senso le Corte cost. n. 1 del 2014 e n. 274 del 2014.

Il Collegio sottolinea la lettura congiunta dell’art. 73, comma 10, e dell’art. 72, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000. Le due norme evitano che liste con visioni contrastanti sostengano un unico candidato e favoriscono l’aggregazione al secondo turno; in mancanza di apparentamenti, le liste accettano una ridotta chance di seggi. Il sistema prevede soglie e un eventuale ballottaggio proprio per bilanciare la rappresentatività.

Il meccanismo è un sistema maggioritario temperato, con logica interna distinta dal proporzionale. La giurisprudenza amministrativa ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione sull’art. 73, comma 10, come in Cons. St., sez. V, n. 4680 del 2013, che ha confermato TAR Puglia, sez. II, n. 1762 del 2012. Mancano dunque i presupposti di cui all’art. 1 legge cost. n. 1 del 1948 e all’art. 23 legge cost. n. 87 del 1953. Il ricorso è respinto, con spese compensate e trasmissione della sentenza al Sindaco e al Prefetto ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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