Avanzamento a scelta ufficiali: voto numerico e sindacato sul merito (Cons. Stato n. 4275 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali il voto numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione discrezionale della commissione, senza necessità di una motivazione modellata sull’art. 3 della legge n. 241/1990. La promozione deriva da una valutazione in assoluto di ciascuno scrutinando e non da una comparazione tra candidati: i singoli titoli vanno considerati complessivamente, potendo la carenza di uno essere compensata dal possesso di altri. L’identità dei punteggi espressi dai commissari non è di per sé indice di eccesso di potere, salvo prova rigorosa della rinuncia di un componente a esprimere un giudizio autonomo. Il sindacato giurisdizionale resta confinato ai vizi macroscopici, emergenti ictu oculi dal confronto tra documentazione caratteristica e punteggio, restando esclusa ogni sostituzione della valutazione amministrativa.
Il Fatto
Un capitano in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza partecipava alla procedura di avanzamento a scelta al grado di maggiore per l’anno 2021. La commissione ordinaria di avanzamento lo giudicava idoneo e gli attribuiva il punteggio di 25,83/30, collocandolo al 39° posto su 64 scrutinandi.
L’ufficiale impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento di promozione dei pari grado e, con motivi aggiunti, il verbale della commissione, deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria e disparità di trattamento. Il Tribunale respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva appello l’ufficiale; l’amministrazione eccepiva l’inammissibilità per sopravvenuta promozione e, in subordine, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di interesse. Tutti gli iscritti in una graduatoria sono titolati a contestare la deteriore collocazione, per ragioni morali e giuridiche: l’anzianità relativa ex art. 857 del d.lgs. n. 66/2010 incide sull’impiego, sui rapporti gerarchici tra pari grado e sullo sviluppo di carriera.
Nel merito, la Corte ritiene infondato il rilievo di omesso esame dei motivi di primo grado: la sentenza impugnata ha argomentato in modo completo, sia pure sinteticamente, su tutte le doglianze. Passa poi al sistema dell’avanzamento a scelta, ricostruito attraverso gli artt. 1057 e 1058 c.m., gli artt. 700 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010 e gli artt. 12 e seguenti del d.lgs. n. 69/2001.
Da tale ordito normativo deriva che la commissione opera un apprezzamento globale della personalità e dell’intera carriera dello scrutinando. Non è consentito isolare singoli episodi o titoli per dedurne l’illegittimità del giudizio: la mancanza di un requisito può essere supplita dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti nell’ambito di un giudizio complessivo e indivisibile.
Quanto alla motivazione, il voto numerico è sufficiente a garantire l’assolvimento dell’obbligo, non essendo applicabile il modello dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La consonanza dei punteggi tra i commissari non integra eccesso di potere, ma riflette un esame collegiale con esito concorde, salvo prova rigorosa della rinuncia di un componente a un giudizio autonomo, non fornita nel caso concreto.
Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai vizi che risaltino ictu oculi per macroscopica evidenza, senza analisi dettagliate di singoli particolari. Il confronto a coppie tra scrutinati non è ammesso, implicando la valutazione una ponderazione non aritmetica dei titoli. Nel caso di specie il giudizio della commissione non presenta profili di irrazionalità o abnormità, e l’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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