Divieto di nuovi distributori di carburante nelle strade a fondo cieco (TAR Piemonte n. 385 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la variante parziale al piano regolatore generale che introduce il divieto generalizzato di realizzare nuovi impianti di distribuzione di carburante nelle strade comunali a fondo cieco, quando tale scelta trovi fondamento nell’art. 4 dell’Allegato A alla DGR n. 48-29266 del 2000 della Regione Piemonte e sia sorretta da motivazione adeguata in ordine all’interesse pubblico a impedire l’incremento del traffico veicolare nelle strade secondarie. La scelta urbanistica, espressione di discrezionalità amministrativa, è sindacabile dal giudice nei soli casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il parere preventivo favorevole non ingenera un affidamento tutelabile all’approvazione del piano esecutivo, poiché non costituisce provvedimento definitivo e non esclude l’esercizio del potere pianificatorio.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione di carburanti, aveva presentato in data 30.10.2023 un’istanza di parere preventivo per la realizzazione di un impianto in via Molino, strada comunale sterrata a fondo cieco, costituente tratto terminale di una viabilità ove sono presenti un distributore e un’attività logistica. Il Comune aveva risposto positivamente in data 23.11.2023, subordinando l’ammissibilità dell’intervento, in forza della normativa urbanistica vigente, alla presentazione e approvazione di un piano esecutivo convenzionato.
Successivamente, il Consiglio comunale ha adottato e poi approvato una variante parziale al piano regolatore, introducendo nelle norme tecniche di attuazione il divieto di realizzare nuovi distributori nelle strade a fondo cieco. Da tale disciplina sono derivati la sospensione del procedimento di approvazione del piano e, infine, il diniego definitivo. La ricorrente ha impugnato gli atti con ricorso e motivi aggiunti, lamentando violazione di legge, difetto di motivazione e eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’impugnativa. In via preliminare, dichiara tardivo il deposito della perizia sui flussi di traffico, effettuato oltre il termine previsto dall’art. 73 cod. proc. amm., in accoglimento dell’opposizione della difesa dell’amministrazione.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la vicenda alla luce dell’art. 4 dell’Allegato A alla delibera della Giunta regionale n. 48-29266 del 2000, che non consente l’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti in corrispondenza di tratti caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico in zone di incanalamento di manovre veicolari.
La delibera di approvazione definitiva della variante e il provvedimento di diniego recano, secondo il Collegio, motivazione puntuale e compiuta. Il Comune ha evidenziato che la norma tende a garantire un corretto uso delle infrastrutture viarie a fondo cieco, impedendo un traffico incontrollato su strade secondarie senza ulteriori sbocchi. La localizzazione proposta comporterebbe, nella valutazione discrezionale dell’amministrazione, un prevedibile intreccio di flussi di traffico e di manovre veicolari, anche per la vicinanza di un centro di logistica che richiama l’afflusso di mezzi pesanti lungo una strada di modeste dimensioni.
Quanto all’affidamento asseritamente ingenerato dal parere preventivo favorevole, il Tribunale osserva che il Comune ha congruamente motivato l’approvazione della nuova disciplina restrittiva, richiamando le norme regolamentari regionali di settore e l’interesse pubblico a evitare l’incremento del traffico. La variante non risulta illogica né sproporzionata: il suo effetto preclusivo discende dalla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il provvedimento di diniego mostra, peraltro, la disponibilità a valutare interventi sulla viabilità volti a eliminare le caratteristiche di strada a fondo cieco.
Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 1317 del 2023 per affermare che la variante costituisce legittima espressione della discrezionalità urbanistica, sindacabile solo nei casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nella specie non sussistenti. In conclusione, ricorso principale e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per la novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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