La domanda risarcitoria da sopravvenuta carenza di interesse non trasforma in azione autonoma l’illegittimità del provvedimento (TAR Lazio n. 11428 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di scrutinio per merito comparativo, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri di valutazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità. Il giudizio sulle potenzialità di sviluppo professionale del candidato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito. La censura di disparità di trattamento è accoglibile solo se la parte interessata dimostra l’identità assoluta delle situazioni poste a confronto. La partecipazione a una procedura selettiva successiva e il conseguimento della promozione comportano, per il candidato collocato a riposo, la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di annullamento; il giudice può tuttavia, ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, qualora la domanda sia stata espressamente articolata.
Il Fatto
Un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso un Comando provinciale, aveva partecipato allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, con decorrenza 1° gennaio 2020, collocandosi in posizione non utile. Ritenendo la valutazione erronea sotto molteplici profili – punteggi attribuiti, mancata considerazione di elogi e documenti, disparità di trattamento rispetto ad altri candidati – aveva impugnato il verbale di scrutinio e le graduatorie, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’inserimento in posizione utile.
Il giudizio, dichiarato inammissibile in primo grado per omessa notifica a un controinteressato, era stato rimesso al TAR dopo l’annullamento con rinvio da parte del Consiglio di Stato. Nelle more, il ricorrente aveva partecipato a una successiva procedura, conseguendo la promozione, ed era stato nel frattempo collocato a riposo per raggiunti limiti di età. In sede di riassunzione, aveva insistito per l’annullamento degli atti ovvero, in subordine, per l’accertamento della loro illegittimità ai fini risarcitori.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha rilevato che l’intervenuto collocamento a riposo del ricorrente rendeva priva di utilità una pronuncia di annullamento, determinando una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito; il ricorrente, infatti, aveva già ottenuto la promozione in forza di una procedura successiva, sicché la materia del contendere non poteva ritenersi cessata sotto il profilo risarcitorio. Su tale specifica domanda, espressamente articolata nella memoria di riassunzione, il Tribunale era chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che la determinazione dei criteri di valutazione in procedure selettive comparative è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o illogicità, e che il giudizio sulle potenzialità di sviluppo professionale integra una valutazione tecnica sottratta al sindacato di merito del giudice. Ha inoltre precisato che le censure di disparità di trattamento richiedono la dimostrazione dell’assoluta identità delle situazioni comparate.
Quanto alle singole doglianze, l’istruttoria espletata ha confermato la correttezza dell’operato dell’amministrazione: la correzione del punteggio per la valutazione annuale 2018 era stata già riconosciuta a seguito dell’istanza del ricorrente; la mancata attribuzione di ulteriori punteggi aggiuntivi risultava motivata e comunque non decisiva; l’elogio del Prefetto era rimasto una mera segnalazione non recepita dai vertici del Dipartimento; il mancato aggiornamento del fascicolo personale da parte del ricorrente, dopo la rinuncia al corso di formazione, aveva impedito all’amministrazione di valutare elementi sopravvenuti. Con riguardo ai controinteressati, le giustificazioni addotte hanno riguardato la partecipazione a emergenze nazionali, la frequenza di corsi specialistici e il possesso dei requisiti di servizio richiesti.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità, ritenendo le spiegazioni dell’amministrazione idonee a superare le doglianze, e ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità e del complessivo andamento della vicenda.
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Nota della Redazione
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