Impianto fotovoltaico su area idonea: parere paesaggistico tardivo e non vincolante (TAR Piemonte n. 383 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree idonee individuate ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, la circostanza che l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico non la rende di per sé inidonea ad ospitare impianti fotovoltaici, poiché il richiamo normativo è ai soli vincoli della parte seconda del codice dei beni culturali. Nei procedimenti autorizzatori su tali aree l’autorità paesaggistica esprime un parere obbligatorio ma non vincolante: decorso inutilmente il termine, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda. È pertanto illegittimo il parere negativo della Soprintendenza che, oltre a intervenire tardivamente, imponga al Comune di annullare in autotutela l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata e di negare la realizzazione dell’impianto.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato una DILA per un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 1 MW, da realizzare su terreni agricoli. L’area ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale e non è gravata da vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali, ma si trova nelle vicinanze di un laghetto artificiale qualificato come lago dal Comune, con conseguente vincolo paesaggistico su un raggio di 300 metri ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004.
La società ha quindi chiesto al Comune l’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990; il Comune, decorso il termine senza determinazioni dell’autorità tutoria, ha rilasciato l’autorizzazione. La Soprintendenza ha poi emesso un parere negativo, chiedendo al Comune di annullare in autotutela il provvedimento e di imporre il diniego. La società ha impugnato quel parere davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum: oggetto del giudizio è la legittimità del parere della Soprintendenza, non le determinazioni comunali, mai impugnate. Le contestazioni dell’Avvocatura statale ai provvedimenti comunali sono pertanto inammissibili in questo giudizio.
Nel merito, l’art. 4, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2011 assoggetta gli impianti fino a 1 MW, se collocati in aree idonee, alla DILA. L’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 considera idonee le aree agricole racchiuse entro 500 metri da zone produttive, purché non sottoposte a vincoli della parte seconda del codice dei beni culturali. La norma non rende di per sé preclusiva la sussistenza di un vincolo paesaggistico, ma impone una valutazione concreta delle evidenze paesaggistiche, secondo il coordinamento con il terzo comma dello stesso articolo.
Dirimente è però il regime del parere. L’art. 22 d.lgs. n. 199/2021 prevede che l’autorità paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante e che, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione competente provveda comunque. La Soprintendenza, pur riconoscendo che l’area possedeva entrambi i requisiti delle aree idonee, ha respinto le osservazioni della società con una motivazione generica e ha attribuito al proprio parere carattere vincolante, ordinando al Comune l’annullamento in autotutela.
Il parere è altresì tardivo: reso il 12.8.2024, a fronte di procedimento avviato il 5.3.2024, non rispetta i termini dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, neppure computando la sospensione connessa al contraddittorio ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Il Comune ha dunque legittimamente provveduto sulla domanda. Il ricorso è accolto, con assorbimento del secondo motivo, e le spese sono poste a carico del Ministero resistente.
Nota della Redazione
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