Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 209 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa nell’imminenza dell’udienza, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tali evenienze, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice in ragione della natura e della peculiarità del contenzioso, anche a fronte di una definizione in rito del giudizio. La pronuncia assume carattere dichiarativo della causa sopravvenuta, non richiedendo un esame nel merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, un provvedimento del Ministero della Transizione ecologica del 23 marzo 2021, concernente il sito di interesse nazionale “Bussi sul Tirino” e, in particolare, l’area della discarica “Tre Monti”. L’atto impugnato trasmetteva i pareri di ISPRA e ARTA Abruzzo e richiedeva un’integrazione documentale inerente alle misure di prevenzione per la falda e per la matrice soil-gas. La società agiva per l’annullamento del provvedimento, nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui i pareri dell’ISPRA e la nota dell’ARTA Abruzzo.
Nel corso del giudizio, a ridosso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, la società ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione della controversia, a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale e del mutamento dei presupposti di fatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione della società ricorrente, ha rilevato che l’intervenuto mutamento del quadro normativo e fattuale, conseguente all’emanazione del nuovo decreto ministeriale, aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Tale circostanza integra una causa di improcedibilità del giudizio, come previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del processo, sopravviene un difetto di interesse nelle parti.
La pronuncia non ha richiesto un esame del merito delle censure proposte, essendo la definizione del giudizio ancorata esclusivamente alla sopravvenuta carenza di interesse processuale. Il Collegio ha, quindi, adottato una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., coerente con la natura dichiarativa della decisione.
Con riferimento alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra tutte le parti, valorizzando la natura e la peculiarità del contenzioso, nonché la definizione in rito della controversia. Tale scelta appare funzionale a non gravare la parte ricorrente degli oneri economici del giudizio, in considerazione delle particolari caratteristiche della vicenda e della sua risoluzione non dipendente da una valutazione di merito.
Il dispositivo, pertanto, ha dichiarato il ricorso improcedibile e ha compensato le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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