Divieti localizzativi degli impianti di telefonia ammessi se circoscritti e non preclusivi (TAR Lombardia n. 25 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 può introdurre limiti all’installazione delle stazioni radio base a tutela di specifiche zone di pregio paesaggistico, purché le aree interdette siano delimitate in modo puntuale e restino una porzione minoritaria del territorio, così da non compromettere la copertura di rete. Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria dall’art. 43, comma 4, d. lgs. n. 259/2003 e sono compatibili con ogni destinazione urbanistica, ma ciò non preclude divieti localizzativi circoscritti e motivati. Grava sull’operatore che contesti il divieto l’onere di dimostrare, con elementi tecnici concreti, che solo il sito prescelto garantisce la copertura e che non esistono localizzazioni alternative.
Il Fatto
Due società operatrici di telefonia hanno presentato al SUAP di un Comune un’istanza ex art. 44 d. lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base su fondo privato, in zona gravata da vincolo paesaggistico ex art. 142 d. lgs. n. 42/2004 per la presenza di fascia di rispetto di corsi d’acqua e area boscata.
All’esito della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata, il Comune ha concluso in senso negativo, recependo i pareri contrari dell’Ufficio Tecnico e della Comunità Montana, e ha respinto definitivamente l’istanza. La ricorrente ha impugnato il diniego, gli atti presupposti e, in parte qua, il regolamento comunale che vieta l’installazione degli impianti nelle aree di particolare tutela, tra cui gli ambiti panoramici percepiti da percorsi storici entro 100 metri. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza e l’inammissibilità della costituzione della cointeressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso: il diniego impugnato non è atto meramente confermativo del precedente provvedimento negativo, poiché riguarda un progetto diverso e implica una rinnovata istruttoria in conferenza di servizi. Richiamando Consiglio di Stato sez. V n. 7343 del 2023, il Tribunale ribadisce che solo l’atto adottato senza nuova ponderazione degli interessi è meramente confermativo e non impugnabile.
È invece accolta l’eccezione relativa alla cointeressata, la cui costituzione è qualificata come intervento ad adiuvandum. Secondo Consiglio di Stato sez. III n. 3442 del 2023, l’intervento adesivo dipendente è precluso a chi vanti un interesse personale e diretto all’impugnazione: la cointeressata, destinataria del diniego e titolare di un interesse legittimo azionabile con ricorso autonomo nei termini di decadenza, non può eludere le regole processuali. Ne consegue l’estromissione e l’inutilizzabilità dei suoi scritti e della sua produzione documentale.
Nel merito il Collegio muta la valutazione resa in sede cautelare. Premesso che l’art. 43, comma 4, d. lgs. n. 259/2003 assimila gli impianti radioelettrici alle opere di urbanizzazione primaria, e che la giurisprudenza ne afferma la compatibilità con ogni zona del territorio e il principio di capillarità della localizzazione (Cons. St. sez. VI n. 3853 del 2017; n. 5756 del 2019), il Tribunale ricorda che l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 consente regole a tutela di zone di pregio, purché non si traducano in limiti generalizzati.
Richiamando Cons. St. sez. VI n. 5283 del 2022, n. 2665 del 2023 e n. 5089 del 2023, si chiarisce che la possibile interdizione di specifiche aree è legittima se risponde a esigenze di interesse pubblico e non impedisce la copertura di rete, dovendo sussistere un equo contemperamento tra interesse urbanistico e interesse alla piena copertura.
Nel caso concreto, il divieto regolamentare concerne una porzione minoritaria del territorio e delimita in modo puntuale gli ambiti da preservare, senza replicare una generica destinazione di azzonamento. Spettava quindi alla ricorrente provare, con elementi tecnici verificabili, che solo il sito prescelto garantiva la copertura: tale allegazione è rimasta astratta e generica. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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