Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 1282 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente prima dell’udienza di merito, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esame del merito. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che il ricorrente alleghi e dimostri di aver conseguito, anche parzialmente, il bene della vita richiesto, così da rendere ricostruibile la fondatezza delle prospettazioni iniziali. In assenza di tale prova, la sopravvenienza normativa o amministrativa non è sufficiente a integrare la cessazione. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, ente erogatore di prestazioni sanitarie, ha impugnato la D.G.R. della Lombardia n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 e, con due successivi atti di motivi aggiunti, i contratti provvisorio e integrativo per il 2019 stipulati con l’ATS della Città Metropolitana di Milano, oltre alle note con cui l’ATS aveva considerato i contratti accettati senza riserva. Con i secondi motivi aggiunti ha chiesto l’accertamento della annullabilità, nullità o inefficacia del contratto sottoscritto con riserva, nelle parti applicative della delibera regionale.
La Regione Lombardia si è costituita; l’ATS e l’ASST, evocate, non si sono costituite. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza con cui ha rappresentato la cessazione della materia del contendere su un motivo e la sopravvenuta carenza di interesse sugli altri, dichiarandoli rinunziati, con conseguente venir meno dell’interesse anche ai motivi dipendenti e in via derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza e la qualifica come rinuncia implicita alla pronuncia di merito per sopravvenuto difetto di interesse. Richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo insieme ai motivi aggiunti. La decisione non investe quindi la legittimità della delibera regionale né dei contratti, che restano estranei al giudizio.
Il passaggio più significativo riguarda il rapporto tra carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. Il Tribunale esclude che ricorrano i presupposti di quest’ultima. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi quel dato materiale che consentirebbe di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali.
La distinzione è netta. La sopravvenienza di atti amministrativi correttivi, o il mutamento del quadro regolatorio, non bastano da soli a integrare la cessazione. Occorre la dimostrazione dell’utilità concretamente conseguita, che nella specie è rimasta sul piano assertivo. Il Collegio non procede pertanto alla declaratoria di cessazione parziale, pur sollecitata dall’istante.
Il Tribunale trae infine argomento dalla complessità dell’evoluzione contenziosa per disporre la compensazione delle spese, evitando di addossare l’onere processuale alla parte che ha comunque determinato la definizione del giudizio in via autonoma.
Nota della Redazione
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