Lotto autonomo in gara suddivisa e inammissibilità dell’impugnazione del riesame parziale (TAR Liguria n. 19 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche suddivise in lotti ciascun lotto assume autonomia procedurale e sostanziale, divenendo oggetto di una distinta procedura: esso è di regola impermeabile alle vicende processuali relative agli altri lotti, con conseguente inestensibilità del giudicato esterno formatosi su un diverso lotto. Il provvedimento di annullamento in autotutela che disponga la riedizione delle sole valutazioni tecniche, senza ripetere l’intera gara, non è immediatamente lesivo della posizione del concorrente, non potendo escludersi che le rinnovate valutazioni conducano a un esito a lui favorevole. Il concorrente non vanta un interesse giuridicamente tutelato al mero rispetto oggettivo delle regole di evidenza pubblica, non tutelando il processo amministrativo la legalità dell’azione amministrativa salvo le ipotesi di azione popolare previste dalla legge.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla Regione Liguria per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, articolata in più lotti. Con ricorso introduttivo impugnava il decreto con cui il lotto n. 5 era stato aggiudicato a un’altra società, unitamente all’atto di rettifica e agli atti di gara, chiedendo la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro, o in subordine il risarcimento per equivalente.

Nelle more, l’Amministrazione regionale annullava in autotutela la precedente aggiudicazione e disponeva la rinnovazione delle sole valutazioni tecniche da parte della medesima commissione giudicatrice. La ricorrente impugnava anche tale determinazione con motivi aggiunti, contestando la caducazione solo parziale della gara. All’esito delle nuove valutazioni il lotto n. 5 le veniva infine aggiudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’Amministrazione, riconoscendo la fondatezza di alcune censure, ha rimosso la determina aggiudicataria originaria e ha stabilito di procedere alla riedizione parziale della gara: è venuto così meno l’interesse alla decisione sul primo gravame.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale li dichiara inammissibili perché la decisione di riesaminare le sole offerte tecniche non è immediatamente lesiva. La ricorrente non era in grado di subire alcun pregiudizio fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario, non potendo escludersi che le rinnovate valutazioni conducessero a un approdo a lei favorevole. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. III, 25 maggio 2023, n. 5162. L’evento si è poi effettivamente verificato, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto.

Il Tribunale precisa inoltre che, a seguito dell’assegnazione del lotto n. 5, la ricorrente non nutre un interesse giuridicamente tutelato a coltivare l’impugnativa. Ella non ha titolo per invocare un astratto interesse al rispetto delle regole in materia di appalti, asseritamente violate per mancata segretezza delle offerte economiche e per incompetenza e incompatibilità dei commissari, perché il processo amministrativo non tutela la legalità oggettiva dell’azione amministrativa, eccettuate le ipotesi di azione popolare tassativamente previste.

Il Collegio ribadisce quindi l’orientamento secondo cui, in caso di gara suddivisa in lotti, ciascun lotto assume veste autonoma sotto il profilo procedurale e ai fini della partecipazione, divenendo oggetto di una procedura indipendente. Gli operatori possono offrire anche per uno solo o per alcuni lotti, con distinta aggiudicabilità degli stessi; ciascun lotto è pertanto di regola impermeabile alle vicende processuali degli altri, con inestensibilità del giudicato esterno. Sul punto il Tribunale richiama Cons. St., sez. III, 6 giugno 2022, n. 4576, Cons. St., sez. III, 23 febbraio 2022, n. 1281, Cons. St., sez. III, 31 dicembre 2021, n. 8749 e TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 30 settembre 2022, n. 2590. Ne discende che l’ipotizzata caducazione delle aggiudicazioni dei lotti nn. 2, 3, 4 e 9 non potrebbe travolgere la procedura relativa al lotto n. 5, esitata nell’aggiudicazione in favore della ricorrente.

Il Tribunale ravvisa infine i presupposti per la compensazione delle spese tra tutte le parti, in considerazione del pronto intervento in autotutela della Regione, seppur successivo alla notifica e al deposito del ricorso introduttivo, e dell’inammissibilità dei motivi aggiunti. Precisa che, in ragione della soccombenza virtuale sul primo gravame, l’Amministrazione dovrà rimborsare alla ricorrente il relativo contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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