Inammissibile il ricorso contro l’ordine di demolizione già perento (TAR Lombardia n. 3672 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il principio del ne bis in idem preclude la proposizione di un nuovo ricorso avverso un provvedimento già impugnato in un precedente giudizio, anche quando questo si sia concluso con una pronuncia di perenzione dell’impugnazione. L’ordine di demolizione, una volta divenuto inoppugnabile per effetto della definizione del primo giudizio, non può essere rimesso in discussione con una nuova iniziativa processuale. L’avviso di avvio del procedimento di immissione in possesso per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione non è atto autonomamente lesivo, in quanto privo di attitudine a incidere in via definitiva sulla sfera giuridica del destinatario. La relativa impugnazione è pertanto inammissibile per difetto di lesività, specie se non corredata da specifiche censure.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area classificata come zona di pianura irrigua a preminente vocazione forestale nel territorio comunale, ha impugnato l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino adottata nel 2012 dal Comune, con la quale, all’esito di un sopralluogo, era stata accertata la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, di una costruzione a uso prevalentemente residenziale con annesso ufficio, in contrasto con il piano territoriale del Parco del Ticino e con le norme tecniche del piano regolatore comunale.
Con lo stesso ricorso il ricorrente ha impugnato anche l’avviso di avvio del procedimento amministrativo di immissione in possesso dell’area, adottato dall’Area Urbanistica comunale per la mancata demolizione e rimessione in pristino. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Quanto all’ordine di demolizione, il Comune ha documentato che lo stesso provvedimento era già stato oggetto di impugnazione in un precedente giudizio, definito con una pronuncia che ne ha dichiarato la perenzione. Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che il nuovo ricorso, nella parte in cui contesta la legittimità dell’ordine, viola il principio processuale del ne bis in idem.
Nel percorrere questo argomento il Collegio richiama espressamente l’orientamento del giudice amministrativo sull’applicabilità del ne bis in idem al processo amministrativo, citando Consiglio di Stato n. 8077 del 2022, n. 1262 del 2022 e n. 7642 del 2021. Il principio opera quindi anche in presenza di una definizione per perenzione del primo giudizio: l’effetto preclusivo deriva dall’essere il provvedimento già divenuto oggetto di una precedente iniziativa processuale ormai definita.
Quanto alla restante parte del ricorso, relativa all’avvio del procedimento di accertamento della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile per assenza di lesività dell’atto. L’avviso di avvio del procedimento, inoltre, non è stato fatto oggetto di specifiche contestazioni.
Sul piano delle conseguenze, la declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni ulteriore scrutinio di merito. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle peculiarità e della risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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