Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 378 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito con ricorso per ottemperanza a un giudicato formatosi su titolo del giudice ordinario in materia di carta elettronica del docente, accerta il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione integrale della sentenza entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio centrale del bilancio. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., calcolata sugli interessi legali dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale civile di Pistoia, sezione lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare le relative somme.

Formatosi il giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 febbraio 2024, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la ritualità del ricorso e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza era passata in giudicato e dalla notificazione alla sede reale dell’Amministrazione debitrice era decorso il termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa non risultava alcuna esecuzione del titolo. L’inadempimento del Ministero, non costituitosi nonostante la notificazione presso la competente Avvocatura distrettuale, ha quindi determinato l’accoglimento del ricorso.

Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione. La domanda è stata circoscritta alle sole somme in sorte capitale, con esclusione delle spese legali distratte nel titolo ottemperando.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato. Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali, secondo la previsione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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