Il sindaco può sospendere la sala giochi per violazione degli orari (TAR Sardegna n. 13 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del sindaco di disciplinare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in danaro comprende un corrispondente potere sanzionatorio effettivo, non meramente simbolico. Alla reiterata violazione di tale disciplina può seguire la sospensione temporanea dell’attività, quale misura di amministrazione attiva e non sanzione accessoria in senso tecnico, con conseguente inapplicabilità dell’art. 20 della legge n. 689/1981 e dell’art. 17 ter T.U.L.P.S.. La misura interdittiva trova copertura nell’art. 10 T.U.L.P.S., applicabile alle autorizzazioni trasferite ai comuni per effetto dell’art. 19 d.P.R. n. 616/1977. Il cumulo giuridico e il concorso formale non operano rispetto alle sanzioni interdittive, estraneе all’ambito della legge n. 689/1981.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una sala giochi, impugna l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la chiusura temporanea dell’attività per tre giorni. Il provvedimento si fonda su numerosi verbali della polizia municipale che, tra maggio e luglio 2017, hanno accertato la ripetuta violazione dell’ordinanza sindacale sugli orari di accesso agli apparecchi da gioco e sull’affissione degli stessi.
La società deduce la carenza di potere del sindaco, l’illegittimità derivata dalle ordinanze a monte, la violazione della disciplina sulle sanzioni accessorie e sul cumulo giuridico. Il Comune resiste chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro delle ordinanze sindacali che, in attuazione di un programma di contrasto alla ludopatia, hanno ridotto gli orari delle sale gioco e previsto sanzioni pecuniarie e, in caso di recidiva, la sospensione dell’attività. Le ordinanze a monte sono già state ritenute legittime da questo Tribunale e dal Cons. Stato n. 10581/2023, con formazione di giudicato.
La prima censura è infondata. Il Collegio prende atto dell’orientamento contrario richiamato dalla ricorrente, ma aderisce all’indirizzo che riconosce al sindaco, in materia, una pluralità di interessi pubblici e un corrispondente potere sanzionatorio effettivo. Richiamando Cons. Stato n. 1933/2018, si afferma che la mera sanzione pecuniaria non realizza l’interesse pubblico: incentiverebbe una logica costi/benefici e una sostanziale sanatoria a modesto onere economico. Serve quindi una misura che incida direttamente sull’attività, sospendendola per un tempo ragionevole.
Quanto alla competenza del dirigente, la censura è generica: dopo il d.lgs. n. 267/2000 la competenza sanzionatoria è devoluta ai funzionari dirigenti dall’art. 107.
La qualificazione della sospensione come sanzione accessoria è erronea. Si tratta di amministrazione attiva, coperta dall’art. 10 T.U.L.P.S. in tema di abuso del titolo autorizzatorio; la denominazione è solo nominale e non comporta l’applicazione integrale della legge n. 689/1981. Per la stessa ragione è inammissibile la censura sulla misura fissa della sanzione pecuniaria, non impugnata nel caso concreto, e infondato il motivo sul cumulo giuridico: l’art. 8 bis riguarda le sole sanzioni pecuniarie, non quelle interdittive.
Le violazioni risultano da verbali di fede privilegiata, riferiti a giorni distinti e autonomamente rilevanti, integrando la recidiva prevista dall’ordinanza. Infine, l’ordinanza n. 32/2017 ha modificato solo gli orari, confermando per il resto effetti e contenuti della n. 19/2017. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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