Elezione CdA consorzio ASI e rappresentanza delle associazioni di categoria (TAR Puglia n. 19 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla validità ed efficacia della nomina degli organi del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, ente pubblico economico, appartengono alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, perché coinvolgono l’assetto organizzativo dell’ente e posizioni di interesse legittimo dei soggetti consorziati. Le norme regionali e statutarie che impongono la presenza nel Consiglio di amministrazione di un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese insediate sono inderogabili e funzionali a garantirne l’effettiva rappresentatività. L’elezione che non assicuri tale presenza, omettendo il previo interpello delle associazioni, è illegittima. La qualifica di imprenditore del consigliere eletto e il conferimento di una delega in materia di rapporti con le associazioni non suppliscono alla mancata designazione formale.
Il Fatto
La Camera di Commercio di Brindisi, consorziata al Consorzio A.S.I. di Brindisi, impugnava le deliberazioni con cui l’Assemblea Generale, nella seduta del 28.10.2021, aveva eletto il Consiglio di amministrazione e, quindi, il Presidente e il Vicepresidente. I tre consiglieri eletti erano designati dalla Provincia di Brindisi, dal Comune di Brindisi, dal Comune di Fasano e dal Comune di Francavilla Fontana. Nessuno di essi era stato indicato dalle associazioni di categoria delle imprese insediate nell’area di sviluppo industriale.
La ricorrente deduceva la violazione della normativa regionale e dello Statuto consortile. Il Consorzio, la Provincia e il Comune di Fasano eccepivano il difetto di giurisdizione, la decadenza ex art. 2606 cod. civ., la carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza. La difesa consortile rilevava anche che la modifica statutaria diretta ad ampliare il numero dei consiglieri era in corso di approvazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 5304 del 2018: l’attività degli enti pubblici economici concernente la costituzione e il funzionamento degli organi statutari esprime potestà pubblicistiche e incide su interessi legittimi. La legittimazione attiva della Camera di Commercio è riconosciuta sia nella qualità di consorziata, sia alla stregua degli artt. 1 e 2 della legge n. 580/1993.
È respinta l’eccezione di decadenza: viene in rilievo la posizione di interesse legittimo della ricorrente ad impugnare atti amministrativi coinvolgenti l’assetto organizzativo dell’ente, non già diritti soggettivi di carattere societario, con la conseguenza che il termine dell’art. 2606 cod. civ. non opera. È respinta anche l’eccezione di improcedibilità: la modifica statutaria non risulta approvata ed efficace e comunque non avrebbe efficacia retroattiva, permanendo l’interesse alla decisione.
Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 9 della L.R. Puglia n. 2/2007 prescrive che lo Statuto assicuri la maggioranza dei seggi agli enti territoriali consorziati e garantisca la presenza di una rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale. L’art. 10, comma 2, dello Statuto consortile stabilisce che uno dei tre consiglieri sia rappresentante delle associazioni di categoria.
Il Collegio qualifica tali disposizioni come inderogabili, perché volte a garantire l’effettività e la rappresentatività delle associazioni, che devono essere interpellate prima della seduta assembleare quando non ne sia autorizzata la presenza in Assemblea. Nella specie l’Assemblea aveva respinto la richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante della Camera di Commercio e da quello del Comune di Ostuni ed aveva eletto tre consiglieri designati dagli enti consorziati, senza alcun rappresentante delle associazioni.
Non rileva la delega conferita al consigliere neoeletto in tema di rapporti con le associazioni, difettando la rappresentatività formale e sostanziale; né rileva la qualifica di imprenditore dello stesso, risultando neutra rispetto alla designazione. È infine respinta l’eccezione di acquiescenza, avendo il rappresentante camerale espresso voto contrario e contestato formalmente la composizione. Gli atti impugnati sono annullati, con condanna solidale alle spese.
Nota della Redazione
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