Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica va accertato in concreto (Cons. Stato n. 1834 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non opera in senso assoluto, ma relativo. La sua violazione va accertata in concreto, verificando se l’anticipata conoscenza di un elemento economico già contenuto nell’offerta tecnica sia idonea, anche solo potenzialmente, a influenzare la valutazione della commissione giudicatrice. Il limite è superato solo quando dall’offerta tecnica sia possibile desumere agevolmente l’offerta economica nella sua interezza, con effettiva lesione della separatezza delle offerte. L’indicazione di parametri economici relativi alle sole lavorazioni migliorative, non incluse nell’elenco prezzi di progetto, non consente di ricostruire l’offerta economica complessiva e non integra pertanto la causa di esclusione.
Il Fatto
Una società di costruzioni partecipava alla procedura aperta indetta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto lavori di rifunzionalizzazione e miglioramento sismico di un immobile militare, con importo a base d’asta superiore a sei milioni di euro. La stazione appaltante aggiudicava la gara a un consorzio stabile, che individuava una cooperativa come consorziata esecutrice. L’appellante si classificava seconda con uno scarto di poco inferiore ai due punti, determinato dal maggior punteggio riconosciuto all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Esperito l’accesso agli atti, l’appellante rilevava che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria conteneva un computo metrico estimativo delle lavorazioni migliorative, con indicazione dei singoli prezzi. Proponeva quindi ricorso davanti al TAR Lazio, che lo respingeva. Avverso tale pronuncia ha interposto appello, deducendo la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica e delle prescrizioni della lex specialis che comminavano l’esclusione per ogni valorizzazione economica anticipatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale muovendo da un rilievo decisivo: la conoscenza, da parte della commissione giudicatrice, dell’importo delle sole lavorazioni migliorative offerte non consente in alcun modo di ricostruire l’offerta economica complessiva. Il dato economico oggetto di contestazione resta dunque parziale e non esaustivo.
Su questa base il Consiglio di Stato ricostruisce la portata del divieto di commistione. La regola nasce dall’esigenza di evitare che la commissione, chiamata a valutare le offerte tecniche in seduta segreta e prima dell’esame di quelle economiche, sia influenzata da ragioni di convenienza economica. Tuttavia il divieto non va inteso in senso assoluto, ma relativo e riferito al caso concreto. Occorre verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già presente in quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di orientare la preferenza della commissione. Il richiamo è a Consiglio di Stato sez. V n. 5006 del 2025 e a Consiglio di Stato sez. VII n. 5789 del 2024.
Il percorso argomentativo si completa con una precisazione di carattere generale. Quando il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui valutazione tecnica imponga necessariamente esami aritmetici, indicazione di parametri di costo o comparazioni con prezzi di mercato, l’offerta tecnica finisce fisiologicamente per contenere elementi di rilievo economico. Ciò, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, non vulnera il principio di separatezza. Diversamente si dovrebbero ritenere precluse in astratto tutte le formulazioni tecniche che considerino parametri economici, persino quando richieste dalla stessa lex specialis.
Il divieto ricorre quindi solo quando quel limite sia concretamente superato, cioè quando dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con lesione effettiva della separatezza (richiamata Consiglio di Stato sez. V n. 719 del 2018). Nel caso esaminato il computo metrico atteneva esclusivamente alle lavorazioni migliorative non comprese nell’elenco prezzi di progetto e non permetteva di ricostruire l’offerta economica nel suo complesso.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. L’appellante è condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore del Ministero della Difesa e del consorzio appellato.
Nota della Redazione
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