Permesso di costruire, sopravvenuto PRG e insussistenza del ius aedificandi (Cons. Stato n. 1835 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire a carattere plurimotivato è legittimo quando anche una sola delle ragioni ostative poste a suo fondamento resista alle censure, restando irrilevante l’eventuale fondatezza delle altre. L’inclusione dell’area in zona agricola esclude in radice la possibilità di assentire il manufatto e, con essa, la sussistenza del ius aedificandi e della correlata pretesa risarcitoria. Il giudicato che abbia annullato un precedente diniego per difetto di istruttoria e motivazione non afferma la spettanza del bene della vita né vincola l’amministrazione a riconoscerlo. La questione della portata contenutistica del Piano di ricostruzione è questione in diritto, rispetto alla quale l’erroneo orientamento serbato in passato dall’ente non genera affidamento tutelabile.
Il Fatto
L’appellante è proprietaria di un’area su cui una concessione edilizia del 1994 aveva assentito un fabbricato in parte produttivo e in parte abitativo. Nel settembre 2004 presenta istanza di permesso di costruire per completamento, ricostruzione e ampliamento. Il primo diniego, adottato nell’ottobre 2004, viene annullato dal Consiglio di Stato nel 2009 per difetto di istruttoria e motivazione, con salvezza dei successivi provvedimenti comunali.
Riattivato il procedimento, il Comune nel maggio 2017 respinge definitivamente le istanze, deducendo il contrasto con le norme di salvaguardia del PRG, l’ubicazione dell’area in zona agricola estranea alla tavola del Piano di ricostruzione e la difformità degli elaborati del 2010 rispetto al titolo del 1994. Il TAR Campania respinge il ricorso. Propone appello la proprietaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.: quando l’annullamento non è più utile, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori. L’appellante stessa riconosce che le sopravvenienze impediscono ormai di ottenere il titolo, ma rivendica l’accertamento della spettanza del bene della vita.
Quanto all’istanza riproposta nel 2009, il diniego è esente da vizi. Alla data era efficace il nuovo PRG, approvato definitivamente nel 2005, che rende non realizzabile l’intervento per destinazione d’uso, altezza e regime delle distanze. Il rilievo del verificatore non è contestato dall’appellante.
Quanto all’istanza del 2004, il Collegio dà per acquisita la non applicabilità delle preclusioni del PRG adottato nel 1998, ma ritiene comunque infondata la pretesa. Il provvedimento è plurimotivato: basta che una sola ragione regga, come ribadito da Cons. Stato, Sez. V, n. 5362 del 2018 e Sez. VI, n. 1023 del 2021. Il Comune ha negato l’assentibilità perché l’edificio ricade in area agricola, soggetta ai vincoli regionali in tema di edificazione.
Il motivo resiste. Le zone del Piano di ricostruzione possono consistere solo nell’abitato esistente, nella zona di espansione e in quella a carattere speciale. La delibera consiliare che avrebbe esteso la disciplina all’intero territorio avrebbe dovuto seguire il medesimo iter della legge n. 1431 del 1962, e ciò non è avvenuto. Cade così la premessa del ragionamento dell’appellante.
Il giudicato del 2009 non impone esito diverso: non afferma la sicura spettanza del ius aedificandi. Né rileva la dedotta contraddittorietà del contegno comunale, poiché l’interpretazione del Piano è questione in diritto e l’errore non crea affidamento. Infine, la mancata produzione della tavola è superata dall’inclusione dell’area in zona agricola, circostanza dirimente che esclude la spettanza del bene della vita e la pretesa risarcitoria. L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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