Agibilità formatasi per silenzio assenso e diniego fondato sul rischio PAI (TAR Marche n. 229 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di agibilità si forma per silenzio assenso quando, decorso il termine di sessanta giorni dalla domanda corredata della documentazione richiesta, l’Amministrazione non risponda né interrompa il procedimento con richieste di integrazione. L’attestazione tacita non preclude i controlli successivi, ma il diniego espresso tardivo è illegittimo se non evidenzia carenze documentali dell’istanza. Il rilascio dell’agibilità presuppone la regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile; tuttavia la generica incompatibilità con le previsioni del PAI non configura un’automatica causa ostativa, dovendo le difformità essere valutate in sede di rilascio dei titoli edilizi e non a posteriori. Il diniego che non precisi le concrete ragioni dell’incompatibilità e non consideri l’avvenuta approvazione delle misure di mitigazione è viziato per difetto di istruttoria e illogicità.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di due immobili in un Comune marchigiano, già muniti di certificato di abitabilità del 1984. Nel tempo i fabbricati sono stati interessati da interventi di sistemazione, tutti autorizzati con distinti titoli edilizi, anche in sanatoria, rilasciati rispettivamente nel 1993 e nel 1997.

Dopo ulteriori modifiche autorizzate nel 2010, la società chiedeva nel 2012 un nuovo certificato di agibilità. Il Comune rifiutava il rilascio con due provvedimenti del 2013.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo vigente ratione temporis. L’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 individua i requisiti di sicurezza, igiene e salubrità che il certificato attesta; l’art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 prevede che, trascorso inutilmente il termine, l’agibilità si intende attestata quando sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. e che, in caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

Con riferimento alla richiesta dell’ottobre 2012, il Collegio rileva che il termine era decorso senza risposta né interruzione per richieste di integrazione, sicché non può dubitarsi della formazione del silenzio assenso. Il provvedimento di diniego non evidenzia del resto carenze documentali, il che conferma che l’istanza era completa. Il Tribunale richiama la giurisprudenza pacifica secondo cui il silenzio assenso si forma solo quando la domanda sia corredata della documentazione specificamente indicata.

La Corte precisa poi che, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 380/2001, l’attestazione di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità. Di conseguenza, i dinieghi vanno esaminati anche come provvedimenti inibitori successivi, e anche sotto tale profilo non risultano immuni dai vizi censurati.

Il Comune aveva addotto quale unico motivo di diniego una irregolarità urbanistica consistente nell’ubicazione degli immobili in zona classificata a rischio R4 dal PAI. Il Tribunale osserva che il rilascio dell’agibilità richiede la conformità dell’opera al progetto presentato e la non abusività dell’intervento, esigendosi una corrispondenza tra conformità urbanistica e agibilità, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nel caso concreto, però, è pacifico e non contestato che gli edifici non siano abusivi e che tutti gli interventi siano stati autorizzati prima della richiesta del 2012. Le eventuali difformità rispetto al PAI avrebbero dovuto essere valutate in sede di rilascio dei titoli edilizi, non a posteriori. Il Comune ha eccepito un’incompatibilità generica, senza precisare le concrete ragioni ostative, e le misure di mitigazione sono state definitivamente approvate solo nel maggio 2013, dopo la formazione tacita dell’autorizzazione. Il ricorso è quindi accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese per i profili peculiari della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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