Pattugliamento transfrontaliero dinamico e indennità di missione all’estero (TAR Lombardia n. 16 del 04.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I servizi di pattugliamento misto transfrontaliero svolti in territorio estero in forma dinamica, senza cioè limitazione a stazioni ferroviarie di confine o ad aree doganali, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 10 della legge n. 836/1973. A tali prestazioni si applica la disciplina generale dell’art. 1 del R.D. n. 941/1926, con conseguente diritto all’indennità di missione all’estero. L’art. 13, comma 16, del d.P.R. n. 51/2009, operando un rinvio alla norma speciale richiamata e costituendo fonte di natura secondaria, non può derogare alla previsione contenuta in un atto avente forza di legge. La domanda di accertamento del credito retributivo, proposta in materia di giurisdizione esclusiva ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, non richiede la previa attivazione del rimedio avverso il silenzio.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e addetti al Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, hanno agito per l’accertamento del diritto all’indennità di missione all’estero prevista dagli artt. 1 e 2 del R.D. n. 941/1926 per i servizi di controllo transfrontaliero svolti in territorio svizzero tra il 22.01.2019 e il 22.01.2024, con condanna dell’Amministrazione al pagamento.

L’Amministrazione aveva riconosciuto ai ricorrenti la sola indennità di missione nazionale ex art. 3 della legge n. 836/1973 e l’indennità di servizio esterno ex art. 9 del d.P.R. n. 164/2002, per complessivi dodici euro lordi giornalieri, e non la più elevata indennità per l’estero. Di qui il ricorso, con censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità per omessa attivazione del rimedio avverso il silenzio inadempimento e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera anzitutto il profilo di inammissibilità del ricorso collettivo, richiamando la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Lombardia, IV, n. 193 del 2022; Consiglio di Stato, II, n. 7185 del 2021). Nel caso concreto sussiste l’identità delle posizioni sostanziali e processuali: i ricorrenti prestano servizio presso lo stesso Ufficio, azionano il medesimo petitum e difettano situazioni di conflitto di interessi, differendo solo la quantificazione del dovuto.

È poi disattesa l’eccezione di omessa attivazione del rimedio avverso il silenzio. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ma la causa petendi attiene all’accertamento di un diritto soggettivo di credito maturato nel rapporto di lavoro, rispetto al quale non si configura alcuna spendita di potere pubblicistico.

Nel merito, la questione è se i servizi svolti integrino l’ipotesi delle “stazioni ferroviarie di confine” o delle “dogane internazionali” di cui all’art. 10 della legge n. 836/1973, cui l’art. 13, comma 16, del d.P.R. n. 51/2009 rinvia, oppure la fattispecie della missione all’estero ex artt. 1 e 2 del R.D. n. 941/1926.

Il Collegio condivide la tesi dei ricorrenti, richiamando la propria precedente pronuncia (sentenza n. 1326 del 2022, non impugnata). La norma invocata dall’Amministrazione individua località specifiche — punti di confine fisico dello Stato o barriere doganali internazionali — mentre nel caso concreto il servizio si è svolto in territorio estero in maniera dinamica, estendendosi per circa quindici chilometri dal confine e senza collegamento con le stazioni ferroviarie o l’ambito doganale. L’art. 10 è dunque norma speciale rispetto alla disciplina generale del R.D. n. 941/1926 e non è applicabile.

Né vale il richiamo all’art. 13, comma 16, del d.P.R. n. 51/2009: la disposizione opera un espresso rinvio all’art. 10 e, trattandosi di fonte secondaria di recepimento di accordo sindacale, è insuscettibile di derogare a un atto normativo avente forza di legge. Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto di ciascun ricorrente all’indennità per i servizi svolti nel periodo indicato e condanna al pagamento. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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