Divieto di cumulo tra quarto conto energia e Tremonti Ambiente (Cons. Stato n. 9119 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra le tariffe incentivanti dei conti energia e la detassazione per investimenti ambientali di cui alla legge n. 388/2000 costituisce principio generale dell’ordinamento, derogabile solo nei casi espressamente previsti. L’elencazione dei benefici cumulabili contenuta nei decreti ministeriali ha carattere tassativo e non è suscettibile di applicazione analogica. Per il quarto conto energia il divieto opera pienamente, con la conseguenza che la decadenza dall’ammissione alla tariffa incentivante disposta dal Gse è provvedimento vincolato e doveroso. La disciplina transitoria dell’art. 23, comma 11, d.l. n. 83/2012 riguarda esclusivamente i procedimenti relativi alle agevolazioni fiscali della Tremonti Ambiente e non le tariffe incentivanti. Il beneficiario non può invocare alcun legittimo affidamento sulla definitiva attribuzione di erogazioni pubbliche non spettanti.

Il Fatto

Una ditta individuale propose al Gse, nel 2012, due domande di ammissione alle tariffe agevolate per altrettanti impianti fotovoltaici. Le domande furono accolte e vennero stipulate le relative convenzioni, con incentivo riconosciuto per venti anni. Nel 2018 l’Agenzia delle entrate notificò un avviso di accertamento, contestando la cumulabilità della detassazione prevista dalla legge n. 388/2000 con le tariffe incentivanti. L’atto impositivo fu annullato in primo e in secondo grado, con ricorso pendente in cassazione.

Nelle more, il Gse avviò il procedimento di autotutela e, nel dicembre 2021, annullò i provvedimenti di ammissione, risolse le convenzioni e intimò alla società, subentrata nelle posizioni contrattuali, la restituzione di oltre trecentomila euro. Il TAR Lazio respinse il ricorso; la società propose appello, chiedendo anche il rinvio della causa in attesa della definizione del giudizio tributario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Quanto alla richiesta di rinvio, non ritiene sussistenti le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., anche perché l’istanza di riesame ex art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020 non era preclusa dalla pendenza del giudizio tributario.

Sul primo motivo, la Corte esclude che la disciplina transitoria dell’art. 23, comma 11, d.l. n. 83/2012 possa giovare all’appellante. Tale norma riguarda in via esclusiva i procedimenti di accesso alle agevolazioni fiscali della Tremonti Ambiente e non le tariffe incentivanti del quarto conto energia, le cui disposizioni sul divieto di cumulo non sono state abrogate né modificate. La norma è inoltre successiva al d.m. 5 maggio 2011 e non può incidere retroattivamente su fattispecie già regolate.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 7 d.lgs. n. 387/2003, l’art. 2, comma 152, legge n. 244/2007 e l’art. 26 d.lgs. n. 28/2011 confermano che il divieto di cumulo è principio generale, derogabile solo nei casi espressamente previsti. L’elencazione dei benefici cumulabili ha carattere tassativo e le deroghe sono di stretta interpretazione. Richiama sul punto le proprie precedenti Sez. II n. 7830/2023 e n. 5641/2025, nonché Cass. civ., sez. V, n. 18585/2024 e n. 15451/2023.

Il secondo motivo è infondato: le eccezioni dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 28/2011 valgono solo per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, e la deroga sulla detassazione degli investimenti in macchinari riguarda un’agevolazione tributaria diversa da quella ambientale. La partizione cronologica non viola gli artt. 3, 9 e 41 Cost., trattandosi di scelta legislativa non irragionevole.

Infine, nessun legittimo affidamento è configurabile: non è conforme al buon andamento l’erogazione di contributi non spettanti, e la sentenza tributaria favorevole riguarda l’accertamento dell’Agenzia delle entrate, non i benefici erogati dal Gse. Poiché l’interessata non ha aderito all’opzione dell’art. 36 d.l. n. 124/2019, il Gestore ha doverosamente dichiarato la decadenza, senza margini di discrezionalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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