Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 515 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata e legittima il ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., purché sia stato dichiarato esecutivo a norma dell’art. 647 cod. proc. civ.. Grava sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Sono dovute alla parte ricorrente le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, non quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, rimesse alla libera scelta del creditore. Trova applicazione la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo con cui il giudice ordinario ha ingiunto al Comune di pagare una somma di denaro, oltre interessi di legge dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, e le spese della procedura al difensore dichiaratosi antistatario. Nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva, l’ente non ha provveduto al pagamento.
La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistenza nell’inadempimento e di condannare l’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo. Il giudice richiama il principio per cui il decreto non opposto, definendo la controversia come una sentenza passata in giudicato, assume valore di cosa giudicata anche ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., a condizione che sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. (richiamata, ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 146 del 2015). Nel caso di specie non risulta proposta opposizione e la ricorrente ha documentato l’emissione del decreto di esecutorietà.
Superato il vaglio preliminare, il Collegio rileva che il Comune non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (in tema, Cass. Sez. Un. n. 12533 del 2001). Dalla documentazione prodotta e dalla mancata costituzione dell’ente emerge l’inadempimento, aggravato dalla scadenza del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Il ricorso va dunque accolto. Il giudice ordina al Comune di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvede un commissario ad acta, nominato nel Prefetto di Napoli con facoltà di delega, con tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Sul piano delle spese, il Collegio distingue le voci dovute da quelle escluse. In sede di ottemperanza spettano gli interessi sulle somme liquidate in giudicato e le spese accessorie successive al titolo, purché funzionali all’introduzione del giudizio (richiamate TAR Sicilia Catania n. 1798 del 2009; TAR Sardegna n. 1094 del 2003). Non sono invece dovute le spese non funzionali, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore (TAR Calabria Catanzaro n. 699 del 2010; Cons. Stato n. 2490 del 2001). Tali voci accessorie vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, fatta salva l’eventuale registrazione del titolo.
Il Collegio accoglie infine la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinando l’ulteriore somma negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza a quello dell’adempimento spontaneo o, in mancanza, dell’insediamento del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’ente intimato.
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Nota della Redazione
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