Terzo condono e vincolo paesaggistico relativo ostativo alla sanatoria (TAR Sicilia n. 2455 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici sono sanabili solo se anteriori al vincolo, conformi agli strumenti urbanistici, riconducibili alle tipologie di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità di tutela. Il carattere relativo del vincolo non è condizione sufficiente per accedere al terzo condono edilizio, poiché il comma 27 non riproduce il limite dell’inedificabilità assoluta. In Sicilia il recepimento integrale operato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004 è stato confermato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della novella interpretativa del 2021. Il parere negativo dell’autorità preposta al vincolo costituisce atto vincolato, con conseguente irrilevanza dei vizi procedimentali e dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un complesso edilizio ad uso abitativo, aveva realizzato in difetto di titolo abilitativo un ampliamento consistente in una dependance di circa 22 mq destinata a civile abitazione, su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Presentava quindi istanza di condono ai sensi della l.r. n. 15/2004 e richiesta di parere alla Soprintendenza competente.
La Soprintendenza esprimeva parere negativo e ordinava la riduzione in pristino dei luoghi; il Comune respingeva poi definitivamente l’istanza di sanatoria. La ricorrente impugnava il parere con ricorso introduttivo e il diniego comunale con motivi aggiunti, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la formazione di un assenso tacito per decorso del termine e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta prioritariamente il motivo relativo all’assenza di istruttoria, muovendo dalla ricostruzione della disciplina del condono in area vincolata. L’art. 33 l. n. 47/1985 considerava ostativo il solo vincolo di inedificabilità assoluta anteriore all’opera; l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 ha invece irrigidito il regime, non riproducendo il riferimento all’inedificabilità e rendendo così ostativa l’anteriorità del vincolo a prescindere dal suo carattere assoluto o relativo.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui le opere in area vincolata sono sanabili solo al ricorrere congiunto di quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità di tutela. Restano comunque insanabili gli interventi che comportino nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, anche relativo (Cons. Stato n. 1664 del 2016; Cons. Stato n. 1214 del 2025).
Sul piano regionale, il Collegio rileva che la l.r. n. 19/2021, nel ridimensionare la portata del rinvio alla normativa statale, è stata dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 252/2022, che ha qualificato le previsioni statali sui limiti del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Ne deriva che in Sicilia il terzo condono non è ammesso neppure in presenza di vincoli relativi, superando l’indirizzo espresso dal CGARS n. 291/2010.
Nel caso concreto il vincolo risulta apposto sin dal D.P.R.S. n. 5098/1966 e confermato dal piano paesistico del 2001; le opere, classificate come tipologia 1 dell’allegato al d.l. n. 269/2003, comportano nuovo volume e superficie. Il parere assume pertanto carattere rigidamente vincolato, con dequotazione del vizio partecipativo ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non applicandosi il terzo periodo ai provvedimenti vincolati.
Quanto all’asserito assenso tacito, il Collegio osserva che l’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985 attribuisce al silenzio della Soprintendenza valenza di rigetto; inoltre il silenzio-assenso non si forma in materia di condono in presenza di vincoli e l’art. 46 l.r. n. 17/2004, riferendosi alle autorizzazioni ad eseguire opere, non è applicabile ai titoli in sanatoria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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