Nulla osta paesaggistico in sanatoria e sindacato sul merito del diniego (TAR Marche n. 190 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta paesaggistico in sanatoria, reso nell’ambito della procedura di condono edilizio, costituisce espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente preposto alla tutela del vincolo. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di compatibilità paesaggistica a quella dell’amministrazione, ove questa si fondi su un’istruttoria completa e su motivazione non illogica né contraddittoria. L’art. 32 della legge n. 47/1985 richiede che l’opera si inserisca armonicamente nel contesto tutelato: le mere finiture esterne, come la coloritura dei manufatti, non valgono a sanare un contrasto strutturale e tipologico. Il pregresso stato di compromissione del contesto non giustifica ulteriori interventi, ma rafforza l’esigenza di tutela del vincolo. La valutazione comparativa tra destinazione residenziale e accessori agricoli, basata su caratteristiche strutturali e dimensioni, non è sindacabile nel merito se congruamente motivata.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Comune di Pesaro utilizzato come seconda abitazione e realizzato abusivamente nel 1991, hanno presentato nel 1995 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994. L’immobile, descritto come due box prefabbricati in lamiera affiancati e collegati da una copertura a capanna, presentava dimensioni complessive rilevanti in pianta e un’altezza massima di mt. 3,20.

Nell’ambito della procedura di condono veniva richiesto alla Provincia il nulla osta paesaggistico, che veniva negato con provvedimento del dirigente provinciale. Il diniego si fondava sul contrasto tipologico dell’edificio con il contesto tutelato — area vincolata per la presenza della tutela integrale del corso d’acqua e dell’acquedotto Romano — e investiva anche un piccolo manufatto destinato a wc, situato a meno di dieci metri dal corso d’acqua. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Con il primo, i ricorrenti lamentavano che l’istruttoria fosse stata superficiale e che il diniego avesse indebitamente coinvolto anche il manufatto accessorio non ricompreso nella domanda di condono. Il TAR ritiene invece che l’amministrazione abbia agito correttamente, avendo la relazione tecnica di parte descritto due volumi distinti, entrambi rappresentati nella documentazione fotografica. La Provincia ha dunque esercitato il proprio dovere di completezza dell’istruttoria, pronunciandosi su entrambi i manufatti per evitare ambiguità.

Quanto alle incongruenze degli elaborati grafici, il Collegio rileva che nella fase partecipativa ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 la Provincia ha chiarito che tali difformità non avevano valenza ostativa, ma servivano solo a evidenziare l’approfondimento dell’esame. La censura assume quindi carattere essenzialmente formale.

Con il secondo motivo, i ricorrenti sostenevano la frettolosità dell’istruttoria, il mancato rilievo dei pareri favorevoli della Commissione Edilizia comunale, la compromissione già in atto del contesto e la coloritura verde del manufatto quale elemento di inserimento paesaggistico. Il TAR ribadisce che la Provincia ha esaminato il parere della Commissione Edilizia, motivando le ragioni del dissenso in base a considerazioni discrezionali autonome dell’ente preposto alla tutela del vincolo.

Sul contesto compromesso, la sentenza afferma che la dedotta compromissione pregressa rafforza, anziché attenuare, l’esigenza di maggiore tutela del paesaggio. Quanto alla coloritura, si tratta di aspetto secondario rispetto all’elemento determinante del diniego, costituito dalla struttura in lamiera contrastante con la tipologia abitativa e con il contesto.

Infine, il Collegio ritiene non illogica la distinzione tra edifici residenziali e accessori agricoli, fondata su caratteristiche strutturali e dimensioni: la costruzione oggetto di condono può essere equiparata, per dimensioni, a una villetta. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *