Acquisizione dell’immobile abusivo e posizione del comproprietario incolpevole (Cons. Stato n. 1434 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile interessato da abusi edilizi, prevista dall’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia, costituisce un effetto direttamente previsto dalla legge, che si perfeziona con l’infruttuosa scadenza del termine di 90 giorni per eseguire l’ordine di demolizione. Il provvedimento che la dispone ha natura ricognitiva di una vicenda traslativa già consumatasi. Ne consegue che la posizione di comproprietario subentrante, ancorché estraneo e incolpevole rispetto all’illecito e all’inottemperanza, non impedisce l’acquisizione, disposta per l’inadempimento imputabile al dante causa. Le censure avverso il presupposto ordine demolitorio devono essere fatte valere con l’impugnazione di quest’ultimo e sono inammissibili nel giudizio sull’acquisizione. La pendenza della domanda di condono non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo, ma solo sulla sua temporanea efficacia.

Il Fatto

La ricorrente è comproprietaria pro indiviso, insieme ai fratelli, di un immobile residenziale in Torre Annunziata, interessato da opere abusive accertate e oggetto di un ordine di demolizione risalente al 2009, notificato alla nonna e dante causa e rimasto inottemperato. Nel 2019 il Comune ha emesso l’ordinanza di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile.

L’originaria ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la propria estraneità agli abusi — al momento dell’ordine demolitorio aveva otto anni — e la pendenza di una domanda di condono ex legge n. 724/1994, che avrebbe impedito l’adozione di provvedimenti sanzionatori. Il TAR ha respinto il ricorso. Propone appello, resistito dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto la ricorrente destinataria delle conseguenze dell’inottemperanza nonostante la sua minore età all’epoca dell’ordine. Il Collegio lo ritiene infondato: l’acquisizione non è stata disposta nei confronti della ricorrente quale responsabile dell’abuso, ma nella distinta qualità, non contestata, di comproprietaria dell’immobile. L’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia ha operato per l’inottemperanza imputabile alla dante causa, che ha lasciato scadere il termine di 90 giorni per eseguire il provvedimento repressivo; circostanza pacifica, essendo risalito al 2010 l’avvio del procedimento nei suoi confronti.

La Corte richiama l’orientamento espresso da Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16: l’effetto acquisitivo è direttamente previsto dalla legge. Il provvedimento impugnato si atteggia dunque ad atto ricognitivo di una vicenda traslativa già perfezionatasi con l’infruttuosa scadenza del termine. La ricorrente la subisce, ancorché incolpevole, in qualità di subentrante nei diritti sull’immobile oggetto degli abusi.

Il secondo motivo invoca il regime sospensivo dei procedimenti sanzionatori discendente dagli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, applicabili al condono successivo. Il Collegio lo reputa inconferente: ribadisce che l’acquisizione costituisce un automatismo di legge, da collegare a un ordine di demolizione emanato nei confronti dell’allora proprietaria e responsabile degli abusi e ormai consolidato.

Da ciò la conseguenza processuale: ogni questione avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione dell’ordine demolitorio, mentre risulta preclusa nel giudizio sull’acquisizione che da quello deriva. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata.

La peculiarità della vicenda e l’estraneità dell’appellante all’illecito originario giustificano tuttavia la compensazione delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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