Divieto prefettizio di detenere armi e avviso orale non caducato (TAR Calabria n. 1431 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi ex art. 39 TULPS non presuppone un accertato impiego improprio delle stesse, ma un giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto, desumibile anche da fatti isolati e privi di rilievo penale. L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia vicende personali sia fatti di reato, prescindendo dall’esito del processo penale, poiché il giudizio di affidabilità è autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Un avviso orale non caducato e la frequentazione, anche lavorativa, di soggetti controindicati costituiscono indizi sufficienti a sorreggere il provvedimento. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei fatti e dell’irrazionalità manifesta, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui la Prefettura di Vibo Valentia gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di vendere o cedere entro centocinquanta giorni le armi in suo possesso. Il provvedimento si fonda su un deferimento per ricettazione, su un avviso orale del Questore emesso per il medesimo fatto e su controlli con soggetti gravitanti nell’ambito della criminalità organizzata.

Il ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e lacunosità motivazionale: non sarebbero comprensibili le ragioni dell’inaffidabilità, mancherebbe il processo penale per la ricettazione e le frequentazioni non sarebbero specificate, riconducendosi a ordinari rapporti di lavoro. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’assetto delle autorizzazioni di polizia richiamando la giurisprudenza consolidata: la detenzione delle armi è ipotesi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità dei consociati. La revoca o il diniego presuppongono un giudizio ampiamente discrezionale sulla prevedibilità dell’abuso, sostenuto anche da fatti isolati ma significativi.

Il Tribunale distingue nettamente il giudizio di affidabilità previsto dal TULPS da quello del giudice penale: il primo è prognostico e precauzionale, il secondo repressivo e ancorato alla tassatività. Da qui la conseguenza che l’autorità amministrativa può apprezzare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento penale.

Nel caso concreto la valutazione prefettizia non risulta illogica, ma congrua e coerente con la ratio della norma. Il Collegio ritiene legittimo fondare il divieto sul rinvenimento di beni provento di furto presso la società amministrata dal ricorrente, già oggetto di confisca in un procedimento a carico di esponenti della locale criminalità organizzata, e sull’avviso orale non caducato. Il fatto di ricettazione è da solo sufficiente a sostenere il giudizio di inaffidabilità, essendo irrilevante l’attivazione del processo penale.

Quanto alle frequentazioni, il ricorrente non ha negato la circostanza, limitandosi a qualificarla come lavorativa. Il Collegio osserva che la frequentazione, anche saltuaria e determinata da motivi di lavoro, di soggetti pregiudicati può costituire indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa, poiché rileva qualsiasi elemento di pericolo riconducibile al destinatario.

L’obbligo motivazionale è assolto anche senza motivazione espressa su ogni singolo elemento, potendo emergere dalla logica complessiva del provvedimento. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’autorità, ma solo verificarne l’irrazionalità o il travisamento. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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