Sanatoria paesaggistica e vincolo anteriore: irrilevanza del preavviso di diniego (TAR Sicilia n. 2554 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, la natura vincolata delle determinazioni relative agli abusi edilizi esclude l’obbligo di preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato, e il relativo vizio non assume rilievo per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939 sulle bellezze d’insieme decorre dalla pubblicazione dell’elenco delle località nell’albo dei Comuni interessati, e non dallo spirare del termine previsto per le opposizioni. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio; la contraddittorietà tra provvedimenti è configurabile solo in presenza di contrasto inconciliabile tra atti del medesimo procedimento, non tra determinazioni adottate all’esito di procedimenti indipendenti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in territorio comunale, ha presentato istanza per ottenere il parere di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 in relazione a ulteriori lavori di ristrutturazione. L’immobile era stato realizzato in più interventi: il primo piano con licenza edilizia del 1968, la chiusura del piano terra con concessione in sanatoria del 2005 previo nulla osta della Soprintendenza, e ulteriori opere di sistemazione esterna previo secondo nulla osta del 2008.

La Soprintendenza ha dichiarato non procedibile l’istanza, rilevando che l’edificio principale era stato edificato con titolo abilitativo comunale irregolare, in quanto rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica dopo l’entrata in vigore del vincolo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione, l’illegittimità del titolo edilizio originario e la contraddittorietà rispetto ai nulla osta già rilasciati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal primo motivo. Il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi, e quindi anche delle determinazioni di sanatoria, rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di diniego, salvo ipotesi del tutto residuali. Il giudice richiama sul punto TAR Sicilia – Catania, sez. IV, n. 2319, 2322 e 2323 del 2025, TAR Sicilia – Catania, sez. III, n. 1236 del 2025, TAR Campania – Napoli, sez. II, n. 2842 del 2020 e TAR Campania – Napoli, sez. III, n. 78 del 2020.

La conclusione è ribadita con il richiamo a Cons. Stato, sez. VI, n. 1787 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 1029 del 2020: la natura vincolata delle determinazioni esclude la possibilità di apporti partecipativi e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi, anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, posto che l’amministrazione non avrebbe comunque potuto adottare provvedimenti diversi.

Quanto agli altri motivi, il Tribunale ritiene che all’epoca della realizzazione dell’immobile l’area fosse già interessata dal vincolo paesaggistico. Il compendio ricade nell’area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 legge n. 1497/1939 con D.A. n. 2085 del 28.09.1978, e il relativo verbale della Commissione provinciale è stato pubblicato all’albo pretorio in data 28 marzo 1967, da cui decorre il vincolo. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il vincolo sulle bellezze d’insieme decorre dalla pubblicazione dell’elenco nell’albo dei Comuni interessati, non dal termine di tre mesi previsto per le opposizioni (Cons. Stato, sez. VI, n. 395 del 1987; Cons. giust. amm. Sicilia n. 1057 del 2008; Cons. Stato, sez. VI, n. 833 del 2014; TAR Palermo, sez. III, n. 3154 del 2023).

L’attività costruttiva doveva dunque essere preceduta dall’autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire (TAR Palermo n. 3816 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 8641 del 2021). Infine, la pretesa contraddittorietà per i due nulla osta già rilasciati è esclusa: il vizio richiede un contrasto inconciliabile tra atti successivi del medesimo procedimento e non sussiste tra provvedimenti adottati all’esito di procedimenti indipendenti (Cons. Stato, sez. IV, n. 9078 del 2022; Cons. Stato, sez. II, n. 5012 del 2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 7147 del 2019). Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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