Divieto di detenere armi: la Prefettura deve rivalutare l’attualità dei fatti risalenti (TAR Lombardia n. 315 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta l’istanza di revoca del divieto di detenere armi è viziato per carenza motivazionale quando la Prefettura si ancora esclusivamente a fatti molto risalenti nel tempo, omettendo di valutare la condotta tenuta dal richiedente nel periodo successivo, la giovane età all’epoca dei fatti e il loro decorso temporale. Il giudizio di affidabilità sul buon uso delle armi deve essere attuale. Se l’Amministrazione ritiene che circostanze remote conservino perdurante rilevanza, è tenuta a fornirne motivazione analitica e circostanziata. Il diniego che ignori gli effetti del tempo sul carattere e sulla condotta di vita, soprattutto nel passaggio dall’età giovanile a quella adulta, non soddisfa l’obbligo motivazionale.
Il Fatto
Con provvedimento del 28 febbraio 2013 la Prefettura aveva vietato al ricorrente, allora poco più che ventenne, di detenere armi e gli aveva ingiunto di vendere quelle in suo possesso entro sessanta giorni. Il presupposto era il deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di cannabinoidi e per guida in stato di ebbrezza, per fatti del novembre 2012.
In sede penale il ricorrente è stato assolto dalla prima accusa per insufficienza di prove ed è stato condannato per la seconda, con pena sospesa. Nel novembre 2020 ha chiesto alla Prefettura la revoca del divieto e alla Questura il rilascio del porto d’armi ad uso sportivo. La Prefettura ha respinto l’istanza con decreto dell’1 aprile 2022, motivato con la condanna per guida in stato di ebbrezza e con la segnalazione del 2011 quale assuntore di stupefacenti. Da qui il ricorso, affidato a un unico motivo di vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato. Il provvedimento impugnato presenta una grave carenza motivazionale: non tiene in alcuna considerazione il decorso di circa dieci anni dalla segnalazione quale assuntore di stupefacenti e dall’episodio di guida in stato di ebbrezza.
Il Tribunale valorizza tre elementi trascurati dall’Amministrazione: il lungo tempo trascorso, la condotta tenuta in quel periodo e la giovanissima età del ricorrente all’epoca dei fatti. La Prefettura, in sostanza, sembra ignorare gli effetti che il decorso del tempo può avere sul carattere e sulla condotta di vita delle persone, soprattutto nel passaggio dall’età giovanile a quella adulta.
Ne deriva l’omissione di una valutazione attuale sull’affidabilità del ricorrente circa il buon uso delle armi. L’Amministrazione si ancora unicamente a circostanze molto risalenti, sulla cui perdurante rilevanza — ove ritenuta — avrebbe dovuto fornire una motivazione analitica e circostanziata.
Il provvedimento è pertanto annullato. La Prefettura dovrà rideterminarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, conformandosi ai criteri indicati nella valutazione dell’attuale affidabilità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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