Professore universitario eletto consigliere regionale, nessuna aspettativa obbligatoria (TAR Abruzzo n. 168 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di impiego dei professori universitari è disciplinato da fonti legislative che, in virtù della riserva di legge relativa di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., prevalgono sulla disciplina generale del lavoro pubblico e limitano l’autonomia universitaria. Le cause di incompatibilità che determinano l’aspettativa obbligatoria del professore ordinario sono stabilite dall’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010, che rinvia integralmente all’art. 13 d.P.R. n. 382/1980. Tale disposizione non contempla l’elezione a componente del Consiglio regionale, ma solo la nomina a presidente o componente della Giunta regionale e a presidente del Consiglio regionale. Ne consegue che l’art. 68 d.lgs. n. 165/2001 non è applicabile ai professori universitari eletti consiglieri regionali, se non per il periodo transitorio compreso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 29/1993 e quella della legge n. 240/2010. Le cause di incompatibilità sono contenute in norme di stretta interpretazione, insuscettibili di applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

All’esito della consultazione elettorale del 10 marzo 2024, il ricorrente — professore ordinario a tempo pieno presso l’Università degli Studi di Teramo — è eletto componente del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il Consiglio regionale invita l’Università a collocarlo in aspettativa ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 165/2001. Con decreto rettorale, l’Università dispone d’ufficio il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dal 27 marzo 2024, applicando anche l’art. 8 legge reg. Abruzzo n. 40/2010.

Il ricorrente impugna il decreto davanti al TAR Abruzzo, sostenendo che l’aspettativa obbligatoria dei professori universitari è disciplinata dall’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010, mediante il rinvio all’art. 13 d.P.R. n. 382/1980, che non la prevede per l’elezione a consigliere regionale. Si costituiscono l’Università e la Regione Abruzzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001: le norme sul lavoro pubblico si applicano ai rapporti di diritto pubblico solo in assenza di specifica disciplina di settore e se compatibili con i relativi principi. Poiché lo status dei professori universitari è retto da fonti legislative poste a presidio dell’autonomia universitaria e della libertà di insegnamento e ricerca, la disciplina speciale prevale su quella generale.

L’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010 individua direttamente alcune cause di incompatibilità e rinvia, per le altre, all’art. 13 d.P.R. n. 382/1980. Quest’ultimo, al comma 1, n. 7), prevede l’aspettativa obbligatoria solo per la nomina a presidente o componente della Giunta regionale e a presidente del Consiglio regionale, non per l’elezione a consigliere. Il Collegio respinge la lettura restrittiva dell’Università: il rinvio è integrale e senza limitazioni, e ridurlo alla sola incompatibilità con l’attività libero-professionale lo renderebbe illogico e superfluo.

La tesi dell’Università fondata sull’art. 22, comma 38, legge n. 724/1994 — norma di interpretazione autentica che estende l’aspettativa per mandato parlamentare ai professori universitari — non è condivisa. Non per ragioni formalistiche legate all’abrogazione dell’art. 71 d.lgs. n. 29/1993, sostanzialmente riprodotto nell’art. 68, ma perché successivamente è intervenuta la riforma organica dello status accademico, che ha ridisciplinato le incompatibilità senza contemplare l’elezione a consigliere regionale. La giurisprudenza allegata dall’Università (Cons. Stato n. 3870/2002, n. 3315/2002, TAR Piemonte n. 89/2003, Corte cost. n. 22/1996) riguarda fattispecie perfezionatesi nel periodo transitorio.

Le cause di incompatibilità, in quanto comprimono un’attività lavorativa peculiare e presidiata da garanzie costituzionali, sono contenute in norme di stretta interpretazione. L’applicabilità dell’art. 68 d.lgs. n. 165/2001 ai professori universitari resta quindi confinata al periodo compreso tra il 21 febbraio 1993 e il 29 gennaio 2011.

La ratio dell’esclusione è evitare limitazioni alla libertà di insegnamento non proporzionate ai compiti della carica elettiva, di impegno minore rispetto alla partecipazione alla Giunta o alla presidenza del Consiglio regionale. Resta salva la facoltà del docente di chiedere l’aspettativa volontaria ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, legge n. 240/2010. Il ricorso è accolto e il decreto rettorale annullato, con compensazione delle spese e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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