Divieto prefettizio di detenzione armi e pendenza di procedimento penale (TAR Calabria n. 1192 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di affidabilità richiesto dal T.U.L.P.S. per la detenzione delle armi è prognostico e svolge funzione precauzionale, distinto dall’accertamento di responsabilità penale, che è improntato a tassatività e funzione repressiva. L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti di reato e vicende personali, anche prive di rilievo penale, e prescindere dagli esiti del procedimento penale. La pendenza di un procedimento per reati significativi rispetto all’uso delle armi giustifica il diniego di revoca del divieto. Il sindacato giurisdizionale è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito un divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. Presentata istanza di revoca, la Prefettura la respingeva con decreto motivato dalla pendenza, a suo carico, di un procedimento penale per minaccia aggravata e lesioni personali, oltre che dalle risultanze del pregresso divieto.
Il ricorrente impugnava diniego e divieto davanti al TAR Calabria, deducendo l’insussistenza dei presupposti, la carenza di istruttoria e di motivazione, l’assenza di procedimenti penali iscritti dal gennaio 2014 e la mancanza di un accertamento processuale dei fatti oggetto di querela. L’istanza cautelare era rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio al solo provvedimento di diniego, rilevando che l’impugnazione del divieto originario sarebbe comunque tardiva. Passa poi all’assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, richiamando la giurisprudenza amministrativa: la detenzione delle armi è ipotesi eccezionale e le esigenze di incolumità collettiva sono prevalenti.
La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi. L’Amministrazione può valorizzare fatti di reato e situazioni personali prive di rilievo penale, desumendone la non completa affidabilità.
Il Tribunale distingue nettamente i due piani: il giudizio di affidabilità è prognostico e precauzionale, quello penale è repressivo e presuppone l’accertamento dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò spiega perché l’Autorità possa valutare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento, anche quando si tratti di estinzione o di remissione di querela, che lasciano impregiudicato l’accertamento.
Quanto alla motivazione, stante l’ampia discrezionalità, non si richiede particolare analiticità, se non nei limiti della razionalità delle valutazioni. Il sindacato del giudice amministrativo non si sostituisce all’Autorità, ma verifica il travisamento dei fatti e la manifesta irrazionalità.
Nel caso concreto il Collegio conferma le valutazioni cautelari. Appare non irragionevole la valorizzazione della pendenza di un procedimento per reati non indifferenti rispetto all’uso delle armi, non ancora definito, mentre le deduzioni del ricorrente sull’assenza di successivi biasimi restano generiche. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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