Divieto prefettizio di detenzione armi e condotta di vita non irreprensibile (TAR Sicilia n. 1944 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sull’affidabilità del soggetto nel corretto uso dell’arma corrisponde a un interesse generale primario, quello della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. Nell’ambito di una valutazione complessiva dei vari profili della posizione soggettiva del richiedente, la circostanza che questi non abbia conservato una condotta di vita indiscutibilmente virtuosa, irreprensibile e immune da censure costituisce, di per sé stessa, ragione idonea a sostegno di un giudizio negativo. Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, adottato ai sensi dell’art. 39, comma 1, r.d. n. 773 del 1931, non richiede la prova dell’abuso, ma la sola attitudine del soggetto a un uso distorto delle armi. La pendenza di un procedimento penale e precedenti denunce integrano presupposti non irragionevoli della valutazione amministrativa, sindacabile nei limiti dell’eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Catania gli ha fatto divieto di detenere armi e munizioni, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti presupposti, tra cui la nota del Comando provinciale dei Carabinieri e il provvedimento della Questura relativo al diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Il provvedimento prefettizio era motivato con riferimento a un procedimento penale iscritto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e a una denuncia risalente per minacce, ingiurie e lesioni. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 39, 42 e 43 r.d. n. 773 del 1931, degli artt. 1, 3, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e di presupposti, travisamento, sviamento e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, che ha ad oggetto esclusivamente il divieto di detenzione di armi e munizioni. Muove dall’art. 39, comma 1, r.d. n. 773 del 1931, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il Tribunale richiama il principio di diritto secondo cui la valutazione sull’affidabilità del soggetto nel corretto uso dell’arma risponde a un interesse generale primario, quello della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. Nell’ambito di una valutazione complessiva dei vari profili della posizione soggettiva, la circostanza che il richiedente non abbia conservato una condotta di vita indiscutibilmente virtuosa, irreprensibile e immune da censure costituisce, di per sé stessa, ragione idonea a sostegno di un giudizio negativo, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 3975 del 2023 con ampi richiami.
Applicando tale principio, il Collegio rileva che il divieto è stato adottato in presenza di un procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale e di una denuncia risalente per minacce, ingiurie e lesioni. Tali circostanze hanno non irragionevolmente condotto l’Amministrazione a ritenere l’attualità e la concretezza di un possibile uso distorto delle armi.
Il ricorrente, pertanto, non offriva le necessarie garanzie di affidabilità richieste dalla legge ai detentori di armi. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’eccesso di potere, non potendo sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità prefettizia. Le spese sono compensate avuto riguardo alla tenuità dei fatti a cui ha fatto seguito il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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