Termine dilatorio per l’ottemperanza: la notifica al Ministero va alla PEC del Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3213 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, trova applicazione il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il cui decorso presuppone la notifica del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice. Tale notifica, se effettuata a mezzo PEC, deve avvenire presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16, comma 12, D.Lgs. n. 179/2012. Non è invece valida, ai fini del decorso del termine, la notifica eseguita presso il domicilio digitale di un ufficio periferico dell’amministrazione o presso l’Avvocatura dello Stato, essendo quest’ultima prevista solo a fini processuali. Il mancato decorso del termine dilatorio determina l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, della somma annua di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. A fronte del mancato adempimento spontaneo, l’interessato proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, notificando il titolo esecutivo all’indirizzo PEC dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso in ottemperanza, quando ha ad oggetto l’esecuzione di obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, costituisce uno strumento alternativo all’esecuzione forzata. Ne consegue l’applicabilità del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, che consente all’amministrazione di completare le procedure di pagamento prima dell’introduzione del giudizio. Tale termine, secondo la giurisprudenza richiamata, decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale del debitore.

La sentenza del tribunale ordinario, nella vicenda in esame, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito quale amministrazione centrale. La notifica del titolo, invece, era stata eseguita presso la PEC dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, soggetto che non coincide con il debitore tenuto all’adempimento. La Corte ha chiarito che, in caso di notifica a mezzo PEC, l’indirizzo del domicilio digitale deve essere estratto dai pubblici elenchi secondo le previsioni dell’art. 16-ter, D.Lgs. n. 179/2012.

Con specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche, la norma richiede che la notificazione degli atti giudiziari avvenga presso l’indirizzo PEC indicato nel Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, D.Lgs. n. 179/2012. Solo in via residuale, qualora l’indirizzo non sia presente in tale registro, è possibile utilizzare il domicilio digitale risultante dal Registro IPA. Nel caso di specie, il Ministero aveva comunicato nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC, individuato in uffgabinetto@postacert.istruzione.it, che costituisce l’unico domicilio digitale rilevante per le notificazioni.

Il Collegio ha infine escluso che possano assumere rilievo né l’indirizzo PEC indicato in un comunicato ministeriale, qualificato come mero atto organizzativo privo di efficacia normativa, né la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, prevista solo per finalità processuali e non idonea a far decorrere il termine per l’adempimento sostanziale. La mancata notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’ente debitore ha pertanto impedito il decorso del termine dilatorio, rendendo il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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