Vittime del dovere: serve un rischio ulteriore rispetto all’attività d’istituto (TAR Marche n. 254 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla speciale elargizione per le vittime del dovere non discende automaticamente dal riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio, né dall’erogazione dell’equo indennizzo o dal conferimento del distintivo d’onore. Occorre un quid pluris: la lesione deve derivare da un rischio specificamente attinente a operazioni di polizia preventiva o repressiva o ad attività di soccorso, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 629/1973, e dunque superiore al rischio ordinario connesso all’attività d’istituto. Diversamente opinando, ogni lesione riportata dal pubblico dipendente nell’adempimento dei compiti istituzionali legittimerebbe la duplicazione dei ristori. Il carattere statisticamente inusuale dell’evento non lo rende di per sé imprevedibile né eccedente il rischio tipico del servizio svolto.
Il Fatto
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, era comandato in servizio di ordine pubblico in occasione di un incontro di basket presso un palasport. Mentre bloccava gli spettatori pronti a entrare in campo, uno sconosciuto lo mordeva al dito anulare della mano sinistra. Il morso gli provocava alterazioni della funzionalità epatica di tipo post-epatitico B, con positività pregressa per epatite B rilevata circa un anno dopo in occasione di un controllo occasionale dei parametri epatici.
All’interessato veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, concesso l’equo indennizzo di ottava categoria nella misura minima e attribuito il distintivo d’onore per ferite o lesioni in servizio. L’istanza per i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi delle leggi n. 302/1990, n. 407/1998 e n. 388/2000, veniva invece respinta. Il diniego si fondava sulla ritenuta insufficienza delle lievi alterazioni epatiche, non classificabili in termini percentuali di invalidità, e sulla riconduzione dell’accaduto a un’occasione di servizio, non a un rischio qualificato. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra causa di servizio e status di vittima del dovere. L’erogazione dell’equo indennizzo e l’assegnazione del distintivo d’onore non attribuiscono automaticamente le speciali elargizioni. Il concetto di vittima del dovere presenta caratteri speciali rispetto al genus della causa di servizio e va tenuto distinto dal decesso o dalle lesioni gravi in o per causa di servizio.
Il percorso argomentativo si àncora all’art. 3, comma 2, legge n. 629/1973, che esige il collegamento della lesione ai rischi specificamente attinenti alle operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso. Il quid pluris rispetto alla mera dipendenza delle lesioni da causa di servizio va rinvenuto nello specifico elemento di rischio ulteriore rispetto alla normalità dell’attività d’istituto. La ratio del beneficio sta nel fatto che il rischio affrontato ecceda quello ordinario connesso all’attività medesima. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 4259 del 2015, Cons. Stato, Sez. III, n. 1794 del 2014 e alcune decisioni di merito, tra cui TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 712 del 2017 e TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 11147 del 2014.
Applicando tale griglia al caso concreto, il Tribunale conviene che ricevere un morso umano sia evento statisticamente inusuale, ma non per questo imprevedibile, soprattutto in occasioni sportive dove è notoria l’aggressività dei tifosi facinorosi, per i quali l’ordinamento ha previsto specifiche misure di sicurezza, come il DASPO. L’agente addetto all’ordine pubblico in una manifestazione sportiva può correre rischi anche maggiori, dall’essere colpito da pietre, bottiglie, spranghe o coltelli. Il rischio di essere feriti, peraltro lievemente, in tali attività non va oltre il rischio ordinario, per il quale l’ordinamento contempla comunque benefici economici e riconoscimenti di carriera.
Quanto al secondo motivo, il Collegio riconosce che dagli atti emerge la mancata sottoposizione dell’interessato alla Commissione Medico Ospedaliera nella speciale composizione di cui all’art. 5 d.P.R. n. 510/1999, integrata da due sanitari della Polizia di Stato esperti di medicina legale. La relativa giustificazione risulta tuttavia documentata, essendo disponibile il referto della CMO che aveva riconosciuto l’equo indennizzo e quindi la dipendenza dell’evento da causa di servizio. Non era pertanto indispensabile un’ulteriore valutazione sanitaria: ciò che occorreva accertare era se le lesioni fossero conseguenza di un rischio superiore a quello ordinario, valutazione non sanitaria estranea alle competenze della Commissione.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 per la durata quasi biennale del procedimento, è infondato. Il termine invocato resta comunque ordinatorio, non contemplando l’ordinamento, nel caso di specie, effetti provvedimentali di silenzio-rigetto o silenzio-accoglimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.