Divieto di detenzione di armi e rilevanza dei comportamenti violenti per l’affidabilità (TAR Liguria, Sez. I, n. 915 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di detenzione di armi non richiede una condanna penale o l’integrazione di uno specifico reato ostativo tra quelli elencati dall’art. 43 TULPS, potendo essere adottato sulla base di un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abuso delle armi. Tale giudizio è più stringente di quello di pericolosità sociale e può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta”. I precedenti penali e le segnalazioni all’Autorità giudiziaria, ancorché per reati non commessi con abuso delle armi, possono essere valutati dall’Amministrazione per negare il rinnovo dell’autorizzazione alla detenzione. La certificazione medica attestante il buono stato di salute psicofisica non è dirimente.
Il Fatto
In occasione del rinnovo dell’autorizzazione alla detenzione di armi, i Carabinieri accertavano che dalla Banca Dati Unificata delle Forze di Polizia risultavano a carico del ricorrente numerose segnalazioni all’Autorità giudiziaria intervenute tra il 1999 e il 2021 per reati di varia natura, la sottoposizione a indagini, sanzioni amministrative per circolazione senza copertura assicurativa e un procedimento penale relativo alla figlia minorenne, collocata in struttura protetta su ordine della Procura per aver subito condotte violente dal padre.
La Prefettura, previa interlocuzione procedimentale, adottava il provvedimento di divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, rilevando la frequenza delle segnalazioni e la conflittualità dei rapporti familiari.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento deducendo la violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 TULPS, la carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che i reati segnalati non sarebbero ricompresi nell’elenco di quelli ostativi e non sarebbero stati commessi con abuso di armi.
Il TAR ha ritenuto la censura infondata, evidenziando che le segnalazioni non costituivano un singolo episodio isolato, ma un quadro di ripetute vicende penali e amministrative idonee a fondare il giudizio negativo sull’affidabilità dell’istante, come richiesto dalla normativa in materia di armi.
La circostanza che alcuni reati non siano stati commessi con uso di armi è stata valutata come non decisiva, poiché ciò che rileva è la complessiva inaffidabilità del soggetto. La natura violenta di alcune condotte e il procedimento per la tutela della figlia minorenne hanno rafforzato la prognosi negativa.
La decisione richiama il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. III, n. 10271 del 2025, secondo cui il giudizio alla base del divieto di detenzione di armi è un giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, più stringente di quello di pericolosità sociale, potendo fondarsi anche su situazioni genericamente non riconducibili a buona condotta.
Il TAR ha concluso ritenendo legittimo il provvedimento e rigettando il ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.