Ottemperanza e restituzione delle aree a standard subordinate alla previa demolizione (TAR Puglia n. 174 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di restituire le aree cedute a titolo di standard urbanistici è strettamente connesso alla trasformazione del territorio e viene meno quando tale trasformazione non si sia verificata o sia stata rimossa. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza del Comune che, dopo la restituzione degli oneri concessori, non abbia provveduto alla restituzione specifica delle aree. La restituzione, tuttavia, è subordinata alla previa demolizione delle opere abusive, che costituisce il presupposto logico e la conditio sine qua non dell’adempimento. L’acquisizione delle aree al patrimonio comunale per effetto di confisca penale non impedisce la demolizione, da eseguirsi con oneri a carico del ricorrente.
Il Fatto
Una società aveva chiesto al Comune la restituzione del contributo di costruzione e delle aree per standard urbanistici cedute in relazione a una concessione edilizia per un insediamento turistico ricettivo all’aperto, poi annullata in autotutela nel 2010 a seguito dell’annullamento del nulla osta paesaggistico. Con la sentenza n. 2016/2019 il TAR Lecce aveva accolto il ricorso, affermando che la cessione e il contributo, in quanto connessi alla trasformazione del territorio, divengono privi di causa ove tale trasformazione non si realizzi.
La società ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Comune, dopo aver restituito gli oneri concessori, non aveva eseguito la restituzione specifica delle aree a standard. L’amministrazione si è costituita, rappresentando che le aree erano state oggetto di confisca penale per lottizzazione abusiva e acquisite al patrimonio comunale, e che le opere non erano mai state demolite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il presupposto del decisum: la restituzione delle aree era stata disposta in quanto la trasformazione del territorio assentita con il titolo annullato avrebbe dovuto essere rimossa mediante demolizione delle opere. La restituzione delle aree a standard risulta quindi priva di causa solo se la trasformazione non permane.
Il TAR rileva che, con sentenza penale passata in giudicato, era stata ordinata la demolizione dei manufatti per lottizzazione abusiva, unitamente alla confisca delle aree e alla loro acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il fatto che il ricorrente non abbia provveduto alla demolizione non muta lo stato delle cose: il corollario indefettibile dell’obbligo restitutorio è che la trasformazione non permanga.
Non osta all’adempimento l’avvenuta acquisizione delle aree al patrimonio comunale, poiché tale circostanza non impedisce al Comune di dar corso alla demolizione, con oneri a carico del ricorrente. Il Collegio accoglie dunque il ricorso e condanna l’amministrazione a provvedere, entro novanta giorni, alla restituzione delle aree nei termini della sentenza da ottemperare.
La restituzione è tuttavia subordinata alla previa demolizione delle opere abusive, da eseguirsi con oneri a carico della società ricorrente: adempimento che costituisce il presupposto logico e la conditio sine qua non della restituzione dell’area. In mancanza, si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta, con spese a carico del Comune. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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