Divieto di detenzione armi, obbligo di istruttoria attuale sul perdurare del rischio (TAR Campania n. 6057 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di licenza di porto d’armi e il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non richiedono un abuso accertato nell’uso delle armi, essendo sufficiente una valutazione prognostica, secondo il criterio del più probabile che non, circa la possibilità che l’interessato ne abusi. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può valorizzare fatti di reato e vicende personali, anche estranee alla materia delle armi, considerati complessivamente e non atomisticamente. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta dinanzi alla verifica di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e carenza istruttoria o motivazionale. La conferma del divieto a distanza di anni impone una valutazione di attualità del rischio: la Prefettura deve soppesare le sopravvenienze e non può motivare sul solo episodio già posto a base del primo provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato nel gennaio 2024 un’istanza di riesame avverso il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo emesso nei suoi confronti l’11.11.2016. Quel provvedimento si fondava sulla ritenuta inaffidabilità desunta dalla convivenza con il padre, denunciato anni addietro per minaccia a mano armata su pubblica via, e dal deferimento del ricorrente all’A.G. nel novembre 2012 per lesioni, minacce e ingiuria.

Nell’istanza il ricorrente rappresentava il decorso di otto anni dal primo divieto senza fatti meritevoli di emenda, la dichiarazione di non doversi procedere del Giudice di Pace per intervenuta prescrizione e l’assoluzione del padre, peraltro non convivente, per insussistenza del fatto. La Prefettura, pur prendendo atto delle sopravvenienze, confermava la valutazione negativa sull’affidabilità, escludendo rilievo alla prescrizione e richiamando la precedente condotta aggressiva, sintomatica di una personalità incapace di controllare i propri impulsi. Il ricorrente impugnava la conferma davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama le coordinate ermeneutiche consolidate in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza. L’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico e delle regole di civile convivenza (Cons. Stato, sez. III, n. 5398 del 2014). Il diniego o la revoca non esigono un abuso oggettivamente accertato: è sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Cons. Stato, sez. III, n. 4270 del 2015).

L’Amministrazione conserva il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’esito del giudizio penale (TAR Campania, sez. V, n. 1139 del 2016). Il diniego può fondarsi anche su vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale, da cui desumere la non completa affidabilità (Cons. Stato, sez. III, n. 2756 del 2022). Il giudizio prognostico è sindacabile nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale (Cons. Stato, sez. III, n. 3331 del 2022; n. 2229 del 2022).

Su queste basi il Collegio accoglie il ricorso. Non assume rilievo dirimente la prescrizione del reato ascritto al ricorrente. Il vizio sta altrove: la Prefettura, confermando il divieto a circa otto anni di distanza, non ha compiuto una sufficiente istruttoria e non ha esternato le ragioni della ritenuta perdurante assenza di affidabilità. Il provvedimento di conferma è motivato sul solo episodio del novembre 2012, già considerato in sede di primo diniego, e non mostra di aver soppesato quanto emerso dalla contro-querela presentata dal ricorrente sul medesimo fatto, ai fini di una valutazione all’attualità del perdurare dei rischi connessi alla detenzione delle armi.

Il provvedimento è quindi annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con effetto conformativo che impone all’Amministrazione la riedizione del procedimento alla stregua dei principi richiamati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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