In ottemperanza al giudicato il danno emergente comprende ogni onere inutilmente sostenuto (Cons. Stato n. 9982 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una pronuncia di condanna al risarcimento per inadempimento contrattuale si interpreta mediante lettura congiunta di dispositivo e motivazione, dalla quale si ricava la volontà del comando giudiziale. Ove la sentenza abbia inteso riconoscere ogni conseguenza patrimoniale negativa direttamente riconducibile alla mancata attuazione del sinallagma, in conformità all’art. 1223 cod. civ., il danno emergente non si esaurisce nei canoni di sub-concessione non pagati, ma comprende le spese inutilmente affrontate nel periodo del ritardo, tra cui le commissioni su fideiussioni. I bilanci dell’imprenditore, regolarmente tenuti e soggetti a revisione, valgono come elemento indiziario idoneo a integrare la prova anche a favore dell’imprenditore stesso, fuori dalle regole degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. Il lucro cessante liquidato sulla base del piano economico e finanziario asseverato va ridotto con abbattimento forfetario per l’alea propria dell’operazione, mentre gli interessi compensativi al saggio legale spettano automaticamente, salva la prova del maggior danno.

Il Fatto

La ricorrente è una società di scopo costituita per progettare, realizzare e gestire un centro polifunzionale su un compendio demaniale portuale, affidatole in sub-concessione dalla concessionaria. L’esecuzione del rapporto si arenava per impedimenti imputabili all’autorità portuale: le aree non venivano liberate e i lavori infrastrutturali necessari non erano realizzati, neppure dopo l’accordo con cui la concedente aveva assunto tali obblighi a proprio carico.

Con sentenza divenuta definitiva la Sezione accertava la responsabilità da inadempimento dell’autorità portuale e la condannava al risarcimento, fissando i criteri della proposta ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. La proposta formulata indicava però in zero la somma dovuta. Di qui il ricorso in ottemperanza, con richiesta di oltre ventotto milioni di euro, istruito mediante due consulenze tecniche d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla necessità di interpretare il giudicato, seguendo la lettura congiunta di dispositivo e motivazione. La tesi restrittiva dell’amministrazione, secondo cui il danno emergente coinciderebbe con i soli maggiori canoni versati, condurrebbe a zero, perché il consulente ha accertato che nessun canone è mai stato pagato. Prevale invece la tesi estensiva: la sentenza ha inteso ristorare ogni conseguenza patrimoniale negativa riconducibile alla mancata attuazione del sinallagma, in coerenza con la funzione di piena reintegrazione propria della responsabilità contrattuale.

Il riferimento testuale alle spese inutilmente affrontate per commissioni su fideiussioni e oneri di sub-concessione, qualificate come danno-conseguenza immediato e diretto, conferma l’esito. Analogo rilievo assume la natura di società di progetto della ricorrente, che rende riconducibili all’inadempimento tutti gli impegni finanziari assunti.

Quanto alle commissioni su fideiussioni, quantificate in poco più di un milione e ottocentomila euro, la Corte respinge l’eccezione di inutilizzabilità dei bilanci. Fuori dalle regole degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., il giudice può trarre dalle scritture contabili regolarmente tenute elementi indiziari, in concorso con altre risultanze, anche a favore dell’imprenditore: richiama Cass. civ., II, n. 9968 del 2016 e Cass. civ., III, n. 28217 del 2023. L’attendibilità è qui corroborata dalla revisione indipendente e dalla controprova di compatibilità con le perdite cumulate.

Non è invece riconoscibile la voce degli oneri diversi di gestione non recuperabili, pari a oltre quattordici milioni: di essa non vi è menzione nel giudicato né nella domanda introduttiva, e il rilievo è insuperabile nel processo informato al principio della domanda ex art. 112 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo secondo Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 2015.

Sul lucro cessante il criterio del piano economico e finanziario asseverato è corretto: le analisi retrospettive smentiscono la tendenza decrescente dei valori locativi assunta dall’amministrazione. Il Collegio applica però un abbattimento forfetario del 50% per l’alea economica connaturata all’operazione, che assorbe ogni deduzione residuale. Infine, gli interessi compensativi sono cumulabili con la rivalutazione: il principio di Cass. civ., III, n. 19063 del 2023 riguarda il diverso profilo del tasso, mentre per i crediti di valore vale l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995. Il ricorso è accolto nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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