Divieto di detenzione armi e motivazione per relationem nel procedimento di polizia (TAR Sicilia n. 1076 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S., la legittimità del provvedimento plurimotivato può essere verificata limitandosi al riscontro di una sola delle autonome ragioni giustificatrici, essendo sufficiente la conferma di questa per condurre al rigetto del ricorso. La motivazione per relationem non impone alla Pubblica Amministrazione di notificare all’interessato gli atti richiamati: è sufficiente che ne indichi gli estremi e li renda disponibili su richiesta, secondo la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi. Ne consegue che la mancata attivazione dell’interessato integra negligenza propria e non vizio dell’atto. Il fondato timore sull’uso dell’arma, desunto dall’informativa di polizia, costituisce idoneo elemento per ricondurre il soggetto nel novero delle persone ritenute capaci di abusarne.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di pistola per difesa personale, veniva fermato in una circostanza di strada da un soggetto in abiti civili, privo di segni distintivi, che si qualificava come appartenente alle forze dell’ordine solo dopo che il ricorrente aveva impugnato una pistola regolarmente detenuta, tenuta lungo il fianco e non armata. A seguito di comunicazione della Questura, la Prefettura avviava il procedimento volto al divieto di detenzione di armi, contestando l’uso dell’arma e lo spostamento non autorizzato di altre armi in diversa residenza.

Il Prefetto adottava il decreto di divieto; il ricorso gerarchico veniva respinto dal Ministero dell’Interno. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti, oltre alla nota di polizia non conosciuta, deducendo incompetenza, violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e travisamento del fatto.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio esclude il vizio di incompetenza. Il provvedimento risulta adottato dal Vice Prefetto aggiunto preposto all’Area Ordine e Sicurezza Pubblica, e la relativa attribuzione si fonda sull’art. 14 d.lgs. n. 139/2000 e sul d.m. 4 agosto 2005 richiamati dall’Amministrazione: ai funzionari della carriera prefettizia è riconosciuto il potere di adottare gli atti connessi ai servizi delle aree assegnate.

Sul secondo motivo, relativo alla motivazione per relationem, il Tribunale richiama il principio per cui all’interessato deve essere garantita la possibilità di prendere visione degli atti richiamati, richiederne copia e produrli in giudizio, senza che gravi sull’Amministrazione un obbligo di notifica. Poiché la nota della Questura era divenuta conoscibile già dal 19/09/2017, con la chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 cod. proc. pen., la mancata attivazione del ricorrente configura una negligenza propria.

Sul terzo motivo, il Collegio osserva che il provvedimento si fonda su due autonome ragioni: lo spostamento delle armi senza autorizzazione, ex art. 38 T.U.L.P.S. e art. 58 del regolamento di esecuzione, e la minaccia posta in essere puntando l’arma verso gli agenti. In presenza di atto plurimotivato, il riscontro di legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente al rigetto, poiché l’annullamento non potrebbe comunque conseguire.

La contestazione difensiva sul punto si limita a una diversa rappresentazione dei fatti, priva di supporto probatorio: nessuna querela di falso è stata proposta, nessuna prova testimoniale articolata, né alcun soggetto terzo è stato indicato in sede amministrativa. Il presupposto della minaccia risulta quindi obiettivamente sussistente e idoneo a collocare il ricorrente tra le persone ritenute capaci di abusare delle armi. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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