Silenzio sull’accesso civico generalizzato e rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a. (TAR Sicilia n. 3112 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è sindacabile con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a. e non con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Il riferimento normativo agli “inadempimenti degli obblighi di trasparenza” va letto come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal decreto, non essendo stato il testo processuale allineato alla successiva introduzione dell’accesso generalizzato. Accertato il diritto, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere mediante ostensione dei dati nel termine fissato. La mancata costituzione in giudizio non integra di per sé resistenza temeraria ai fini dell’art. 26, comma 2, c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente ha inoltrato all’A.S.P. di Siracusa, in data 12 dicembre 2023, un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. La richiesta riguardava due profili: la data di autorizzazione del laboratorio aziendale ai test rt-PCR e il numero dei test positivi inviati alle aziende sanitarie regionali, con indicazione dei destinatari, delle date e dei quantitativi per ciascun invio. La finalità dichiarata era la valutazione statistica della diffusione del COVID-19.

L’amministrazione non ha fornito alcun riscontro entro i termini. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in subordine dell’art. 117 c.p.a., per l’accertamento del diritto all’accesso. L’azienda sanitaria, regolarmente intimata, non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

La prima questione affrontata dal Collegio è di natura processuale e riguarda la scelta del rito. L’amministrazione non ha opposto alcun diniego espresso, essendosi limitata a non rispondere. Occorreva pertanto stabilire se il rimedio esperibile fosse quello dell’art. 116 c.p.a. o quello avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Il Tribunale ritiene ammissibile il rito dell’accesso.

Il percorso argomentativo si fonda su un argomento testuale e sistematico insieme. L’art. 116 c.p.a. richiama espressamente il ricorso contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi e per la tutela del diritto di accesso civico connesso all’inadempimento degli obblighi di trasparenza. Il richiamo letterale all’accesso “generalizzato” manca, ma ciò dipende dal mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’istituto. La lettura coerente con la ratio impone di intendere il riferimento agli obblighi di trasparenza come richiamo a tutte le forme di accesso del d.lgs. n. 33/2013. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 1104 del 2023.

Nel merito il ricorso è fondato. Tre elementi sostengono la decisione: l’istanza è stata presentata e non ha ricevuto riscontro nei termini; i dati richiesti sono in possesso dell’azienda sanitaria e attengono all’attività di laboratorio per i test di positività; non ricorre alcuno dei limiti ostativi previsti dall’art. 5-bis, commi da 1 a 3, d.lgs. n. 33/2013. La domanda risulta peraltro sufficientemente circoscritta e non investe dati riservati.

Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di provvedere mediante ostensione delle informazioni e dei dati richiesti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore. Non ravvisa allo stato i presupposti per la nomina immediata di un commissario ad acta, che potrà essere richiesta con successiva istanza in caso di infruttuosa scadenza del termine.

Sulle spese, il Collegio accoglie la domanda di refusione ma rigetta quella di condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 26 c.p.a., richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1651 del 2021. La mancata costituzione dell’azienda non integra resistenza temeraria. La liquidazione tiene conto della proposizione seriale di cause analoghe da parte della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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