Rito appello rinnovabili, il dimezzamento dei termini non si applica all’autorizzazione unica (Cons. Stato n. 4872 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito accelerato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. non si applica alle controversie aventi ad oggetto l’autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La circostanza che l’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 qualifichi come di pubblica utilità le opere non è sufficiente: occorre verificare se per realizzare l’impianto serva un autonomo procedimento espropriativo e se il ricorso censuri atti specifici di quella procedura. La dichiarazione di pubblica utilità è effetto ex lege dell’autorizzazione unica, che su questo punto ha natura meramente dichiarativa; l’atto è monostrutturato e non è frazionabile in segmenti soggetti a riti diversi. In mancanza di autonome censure espropriative trova applicazione il rito ordinario, con la conseguente nullità della sentenza che abbia dichiarato l’irricevibilità del ricorso sull’erroneo presupposto del dimezzamento dei termini.
Il Fatto
La Provincia ha rilasciato l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per un impianto agrivoltaico di potenza ampiamente inferiore ai 300 MW, con le relative opere di connessione, nel territorio di un comune che ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia.
I giudici di primo grado hanno dichiarato il ricorso irricevibile, sul presupposto che alla fattispecie si applichi il rito abbreviato dell’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., con dimezzamento dei termini per il collegamento tra pubblica utilità dell’impianto e procedure ablatorie. Il comune ha appellato sostenendo l’applicabilità della lett. l) della stessa norma, e dunque del rito ordinario, oltre alla natura monostrutturata dell’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria recente sentenza n. 6431 del 2025 e ribadisce che per applicare il rito accelerato non basta che l’autorizzazione comporti ex lege la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo. Il dimezzamento dei termini costituisce eccezione alle regole processuali generali e va interpretato in senso restrittivo: serve un procedimento espropriativo concretamente attivato e una censura rivolta agli atti che lo compongono.
Nel caso in esame il comune appellante non ha contestato specificamente provvedimenti afferenti alla procedura espropriativa. L’indagine condotta dal giudice di primo grado, pur ricostruendo la richiesta di pubblica utilità e l’avvio del procedimento ablatorio, non giustifica il passaggio al rito speciale, perché l’art. 119, comma 1, lett. l), c.p.a. riserva il dimezzamento agli impianti riconducibili al d.l. n. 7/2002 e agli altri impianti di rilevanza nazionale, mentre nella fattispecie viene in rilievo una potenza incontestatamente inferiore alla soglia.
La Sezione respinge anche la lettura dell’autorizzazione come atto pluristrutturato, ipotizzata dal TAR per giustificare una pluralità di domande annullatorie soggette a riti differenti. La dichiarazione di pubblica utilità è effetto ex lege dell’atto normativo che individua le opere di interesse pubblico, non un segmento provvedimentale autonomo né isolabile: l’unico atto impugnabile resta l’autorizzazione unica, nella quale l’unica volontà provvedimentale è quella dell’autorità procedente, cui spetta superare le posizioni negative delle altre amministrazioni.
L’accoglimento dell’appello produce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. La declaratoria di irricevibilità poggia su una motivazione tautologica, che ha omesso integralmente l’esame del merito: ricorre il “chiaro errore” individuato dalle Adunanze Plenarie n. 10 e 11 del 2018 e da Ad. Plen. n. 16 del 2024, con conseguente rinvio della causa al primo giudice. Le spese del grado sono compensate per le questioni controverse.
Nota della Redazione
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