Sostegno scolastico dovuto anche per handicap non grave (TAR Calabria n. 1195 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli Uffici scolastici regionali devono attribuire agli Istituti tanti insegnanti di sostegno quante sono le ore oggetto delle proposte dei dirigenti scolastici, potendo esercitare solo un potere correttivo fondato su riscontri oggettivi. La particolare tutela apprestata agli studenti con handicap grave non consente di sottovalutare automaticamente le esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave. La decisione che sacrifichi tali esigenze in forza di una ritenuta prevalenza di ragioni di organizzazione e razionalizzazione della spesa viola il diritto fondamentale all’istruzione e il quadro di cui all’art. 3 legge n. 104/1992, non residuando margini di discrezionalità in capo all’amministrazione.

Il Fatto

Il genitore responsabile di un minore portatore di handicap non grave ha impugnato davanti al TAR Calabria la nota con cui l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Cosenza aveva stabilito che, per l’eventuale fabbisogno di posti di sostegno in deroga, sarebbero state considerate esclusivamente le nuove certificazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 o gli aggravamenti di certificazioni già possedute, pervenuti dopo una certa scadenza.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 legge n. 104/1992 e del complessivo quadro di tutela degli studenti disabili, la lesione del diritto fondamentale all’inclusione scolastica, nonché l’illegittimità e la contraddittorietà della motivazione e l’ingiustizia manifesta. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva già ordinato all’amministrazione di attribuire il necessario sostegno; nelle more l’amministrazione ha documentato la nomina dell’insegnante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, confermando quanto già osservato in fase cautelare. Non è controversa la situazione di handicap dell’alunno che, sebbene non grave, necessita di sostegno scolastico, così come richiesto dal competente dirigente scolastico. La mancata assegnazione non deriva da una specifica analisi della vicenda, condotta attraverso un ragionevole contemperamento degli interessi, anche di finanza pubblica, in gioco.

La decisione dell’amministrazione si è invece fondata sulla necessità di nominare un insegnante in deroga soltanto per gli studenti affetti da handicap grave. Il Tribunale ha dissentito, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023): gli Uffici scolastici devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno quante sono le ore oggetto delle proposte dei dirigenti, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo sulla base di riscontri oggettivi. Le proposte del G.L.O.H., recepite dal dirigente e trasmesse all’Ufficio, devono avere un seguito anche in presenza di disabilità lievi o medie.

Il tessuto ordinamentale, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, appresta una particolare tutela per gli studenti con handicap grave; ciò non può però tradursi nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave. Anche le esigenze educative di costoro devono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

Nel caso concreto gli interessi del minore risultano chiaramente sacrificati in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di organizzazione e razionalizzazione della spesa, con conseguente violazione del diritto fondamentale all’istruzione. L’operato dell’amministrazione è pertanto illegittimo: non sussistono margini di discrezionalità, anche in considerazione delle difese incentrate sul mero dato economico. Il ricorso è accolto, con ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e per esso all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di assegnare allo studente il sostegno per le ore richieste dal dirigente, eventualmente provvedendo anche ad assunzione in deroga. Le spese sono compensate, tenuto conto della conformazione dell’amministrazione all’ordine cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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