Divieto di detenzione armi e prognosi di inaffidabilità: sindacato limitato a illogicità (TAR Emilia-Romagna n. 427 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi costituisce esercizio di un potere discrezionale di natura cautelare e preventiva, volto a tutelare l’incolumità pubblica e privata, la cui valutazione sfugge al sindacato di legittimità nel merito e può essere contestata solo per illogicità e travisamento dei fatti. La prognosi di non abuso delle armi non richiede l’accertamento di responsabilità penali né la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Essa si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere la certezza propria del giudizio penale. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento trova giustificazione nella gravità dei fatti e nella conseguente urgenza. La motivazione del provvedimento può essere sintetica e integrata dal richiamo alla proposta dell’Arma dei Carabinieri.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di due fucili ad uso caccia, avviava un procedimento per intraprendere un’attività di vendita di cannabis light. Alcune piante di sua proprietà, sottoposte ad analisi, evidenziavano un quantitativo di THC superiore al limite consentito. Ne scaturiva un procedimento penale per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti presso la Procura della Repubblica di Ferrara.
I Carabinieri ritiravano cautelativamente le armi e sollecitavano l’adozione del divieto di detenzione. La Prefettura di Ferrara, ritenuta la gravità dei fatti, ometteva la comunicazione di avvio del procedimento e disponeva il divieto di detenere armi. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 39 e 40 del R.D. n. 146/1931 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione e carenza del concreto pericolo per l’ordine pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dall’onere probatorio gravante sul ricorrente. Questi non ha fornito alcun principio di prova della buona fede su cui il ricorso si incentra: non ha dimostrato l’intenzione di avviare l’attività commerciale né di non essere consumatore di cannabis. Il referto delle analisi del capello, eseguito oltre un mese dopo la notifica del provvedimento, non esclude del tutto la presenza di THC, rilevata in misura pari a 0,025 ng/mg, e presenta perplessità non superabili in assenza di una perizia tecnica non prodotta.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il TAR ritiene legittima l’omissione della comunicazione di avvio in ragione della gravità dei fatti accertati, costituiti dalla coltivazione di dieci piante di Canapa Indica nel terreno agricolo. Il provvedimento richiama espressamente il dovere di una condotta assolutamente irreprensibile in capo a chi detiene armi, escludendone il ricorrere alla luce della condotta imputata e dell’assenza di archiviazione o di pronuncia che escluda la responsabilità penale.
Il nucleo argomentativo riguarda l’ampiezza del sindacato giurisdizionale. Il TAR richiama la giurisprudenza costante secondo cui, salvo il limite dell’onere motivazionale, la valutazione amministrativa in materia di pubblica sicurezza può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo al vaglio di legittimità l’apprezzamento relativo alla prognosi di non abuso delle armi, come affermato da TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, sent. n. 1137/2024.
La Corte chiarisce che la valutazione prognostica prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e dai gravi indizi di colpevolezza. Essa si conduce mediante un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non deve raggiungere il livello di certezza proprio dell’accertamento penale, essendo sufficiente una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del più probabile che non, richiamando TAR Lazio, Roma, sentenza n. 4439/2025 e TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, sentenza n. 22384/2024.
In ragione della natura cautelare e preventiva del potere esercitato e della conseguente ampiezza dello stesso, la motivazione, pur sintetica e in parte integrata dal richiamo alla proposta dell’Arma dei Carabinieri, appare idonea e sufficiente. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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